La Cassazione annulla con rinvio la sentenza sull’omicidio di Willy Monteiro Duarte, limitatamente alla concessione delle attenuante generiche ai fratelli Bianchi

06.11.2024

Cass. pen., Sez. I, 13 settembre 2024, n. 34791

Massima "...la definizione della complessiva intensità del dolo dipende anche da altri fattori, fra i quali non secondario si profila quello – riguardante l'aspetto della consapevolezza – inerente al grado di coscienza avuto dall'agente del disvalore della condotta serbata, tanto più accentuata essendo, su tale versante di natura qualitativa, l'intensità del dolo quanto più immediata ed evidente risulti per l'agente l'antigiuridicità e l'antisocialità dell'azione delittuosa"

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La prima sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 34791/2024 del 16 settembre 2024, ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'Assise d'appello di Roma la sentenza d'appello, limitatamente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche ai fratelli Bianchi. Secondo gli ermellini, ai fini della concessione delle circostanze di cui all'articolo 62 bis c.p. è necessaria una valutazione complessiva del fatto, e una motivazione rigorosa e logica sulla concessione medesima.

Le motivazioni della sentenza con cui la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la decisione d'appello, limitatamente alla concessione delle circostanze attenuanti generiche a Gabriele e Marco Bianchi, con il conseguente passaggio in giudicato della parte della sentenza riguardante l'accertamento della responsabilità dei due imputati.

Con il primo motivo si denunciava la violazione degli articoli 575 ,577, 62 bis e 133 c.p., in merito alla ritenuta sussistenza alla base della condotta di omicidio del dolo eventuale e l'applicazione prospettata come automatica delle circostanze attenuanti generiche.

Secondo il ricorrente, la Corte d'Assise d'appello ha operato un'erronea commistione fra la forma e l'intensità del dolo, poiché anche il dolo eventuale (quello ritenuto sussistente dalla Corte d'Assise d'appello) può connotarsi per una maggiore o minore intensità.

Pertanto, dopo aver individuato il dolo eventuale quale elemento soggettivo, il giudice di merito avrebbe dovuto approfondire le caratteristiche in concreto assunte nel caso di specie dal dolo dei fratelli Bianchi, nel momento in cui infierivano sulla vittima.

Con il secondo motivo si denunciava la contraddittorietà della motivazione, poiché la Corte aveva inflitto l'aggravante dei futili motivi per poi riconoscere le attenuanti generiche.

Vi è da aggiungere che, avverso la sentenza della Corte d'Assise d'appello avevano proposto ricorso anche gli imputati (Gabriele Bianchi, Marco Bianchi, Mario Pincarelli, e Francesco Belleggia), ma la Cassazione ha ritenuto tali ricorsi inammissibili e, per diversi aspetti, infondati e di conseguenza sono stati rigettati.

Per celerità nell'esposizione non si tratteranno i punti riguardanti i ricorsi degli imputati, ma solo il principio di diritto espresso dalla Corte, per il resto si rimanda al testo integrale della Sentenza.

La Corte, invece, ha accolto il ricorso del Procuratore generale, che denunciava il vizio di violazione di legge e un vizio di motivazione nella parziale modifica della sentenza di primo grado da parte della Corte d'Assise d'Appello, nello specifico nella parte in cui erano state riconosciute le attenuanti generiche ai fratelli Bianchi con conseguente riduzione della pena. La Corte di Cassazione afferma che i giudici di primo grado avevano negato le attenuanti di cui all'art. 62-bis del codice penale, ritenendo che la gravità del fatto, concretizzatosi nella brutale uccisione di un giovane inerme, non consentisse alcuna riduzione della pena. Inoltre, la Corte aveva valutato negativamente la propensione a delinquere degli imputati, già gravati da precedenti penali per reati di violenza e condannati in secondo grado per spaccio di sostanze stupefacenti, nonché "persone note nel loro contesto come picchiatori, facenti parte della chat denominata "La gang dello scrocchio", dotati di personalità allarmante, privi di attività lavorativa eppure connotati da tenore di vita elevato, nonché protagonisti di un comportamento post factum dimostrativo dell'assenza di qualsiasi revisione critica del loro gravissimo operato deviante".

Continua la Corte nella sua motivazione richiamando il principio giuridico secondo cui, nel diniego di applicazione delle attenuanti generiche, il giudice non è obbligato a considerare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma solo quelli decisivi.

Per cui, la Corte d'Assise d'appello poteva ribaltare la sentenza resa all'esito del giudizio di primo grado, nella parte riguardante le attenuanti generiche, ma individuando elementi ritenuti adeguati a tal fine e spiegando i motivi di tale applicazione dell'articolo 62 bis in sede favorevole agli imputati.

Difettando tale requisito per gli ermellini la motivazione del giudice del gravame non è stata ritenuta adeguata.

In particolare, di fronte alla preliminare valutazione complessiva inerente alla gravità del fatto, e cioè il delitto nel suo insieme, la Corte d'Assise d'appello si era soffermata solo sul dolo eventuale che aveva sostenuto il delitto di omicidio, tralasciando di esaminare tutti gli altri elementi considerati dalla prima sentenza.

Infine, per quanto attiene all'intensità dell'elemento soggettivo, la Corte di cassazione ha sostenuto che se pur è concetto pacifico che il dolo eventuale sia una forma meno intensa rispetto al dolo intenzionale, vi è da considerare che la definizione della complessiva intensità del dolo dipende anche da altri fattori, tra i quali quelli inerenti al grado di coscienza della gente, del disvalore della condotta serbata ed altri criteri tralasciati dai giudici di appello. Pertanto, sotto tale profilo gli ermellini affermano che la sentenza risulta sorretta da una motivazione monca degli elementi ora descritti.

Per tali motivi la cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla concessione delle attenuanti generiche ai fratelli Bianchi con rinvio per un nuovo giudizio sul punto ad un'altra sezione della corte d'assise d'appello di Roma.

Dott. Domenico Ruperto