“Facciamo alla romana?” Individuazione dei centri d’interesse nella mediazione

02.12.2023

Il senso dell'espressione idiomatica "pagare alla romana" o "fare alla romana" è quello di dividere in parti uguali una spesa comune (tipicamente il conto fra i commensali). Ma ciò che fa prassi al ristorante non vale nei procedimenti di Mediazione, ove le parti non vorrebbero mai fare alla romana, bensì cercano sempre di riunirsi per risparmiare sulla quota delle spese del procedimento, ma non sempre questo è possibile nonostante le insistenze dei Mediandi e le interpretazioni normative dei loro legali.

L'art. 16 -comma 12- del D.M. 180/2010 che regola i procedimenti di Mediazione prevede che "Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte".

La sussistenza di un unico centro di interessi deve essere dichiarata nella domanda di mediazione e/o nell'adesione, ma potrà essere oggetto di riconsiderazione da parte dell'Organismo su proposta motivata del Mediatore formulata a verbale dopo avere sentito le parti al primo incontro.

In genere ciascuna persona rappresenta una parte indipendente ed un centro d'interessi a sé, perché ciascuno interviene per disporre del proprio diritto personale. 

Nel procedimento di Mediazione tuttavia due o più soggetti distinti rappresentano un unico Centro d'interesse qualora dispongano di un diritto pro indiviso.

La mediazione, pur avendo costi assolutamente inferiori e non paragonabili a quelli di una procedura instaurata avanti una qualsiasi Autorità giudiziaria, comporta, comunque, delle spese per i Mediandi.

L'art.1 del D.M. 180/2010 prevede appunto il pagamento di un "importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli Organismi"; tale importo varia a seconda dello scaglione di valore a cui si riferisce la questione introdotta in mediazione.

Questo incide molto sull'economicità del procedimento e sulla sensibilità delle parti, in quanto se due o più parti -siano esse Istanti o Chiamate- rappresentano un unico Centro d'interessi dovranno sostenere le spese della Mediazione come se fossero un'unica parte dividendo equamente l'importo relativo alla quota, viceversa se le parti non possono essere considerate unico Centro d'interessi ciascuna dovrà versare per intero la quota d'avvio della procedura e successivamente la quota di continuazione ed infine -in caso di raggiungimento di un accordo- la quota finale di soddisfacimento.

Va detto che al fine dell'individuazione del centro unico di interessi non rilevano né l'identità o l'analogia della posizione assunta dalle parti all'interno della Mediazione né la contitolarità di un mero interesse, è bensì necessaria la contitolarità di un diritto unitario sul piano sostanziale da parte dei soggetti che intendano costituirsi, appunto, quale unico centro di interessi e ciò si avvera solo allorquando tra i diversi soggetti non possano sorgere -anche astrattamente ed anche in un tempo futuro- interessi confliggenti.

Anche l'assistenza di un unico Legale non rappresenta motivo per l'individuazione di un unico centro di interessi.

In altre parole si deve concludere che non possono essere considerati come un unico centro d'interesse due soggetti che abbiano un interesse giuridico che può essere scisso con la logica conseguenza che in una ipotetica, futura causa in Tribunale gli stessi soggetti potrebbero trovarsi l'uno contro l'altro.

Si ritiene ormai pacifico che non costituiscano unico centro di interesse i singoli eredi nel caso di divisione ereditaria, i singoli comunisti nello scioglimento della comunione, i debitori o i creditori solidali o parziali, il fideiussore ed il debitore principale.

Costituiscono invece sempre un unico centro di interessi i cointestatari o i contitolari di beni materiali ed immateriali, in quanto, appunto, contitolari di un diritto unitario sul piano sostanziale.

Avv. Tiziana Miani- Calabrese