Il certificato antipedofilia per i lavoratori sportivi

15.09.2023

Il nuovo inquadramento dei collaboratori/lavoratori sportivi previsto dalla riforma dello sport con l'assunzione con un contratto di lavoro subordinato, ovvero autonomo o di Co.Co.Co., quando la collaborazione sia a titolo oneroso, determina la conseguente applicazione della normativa sull'acquisizione del certificato antipedofilia per il lavoratore che debba operare a contatto con i minori.

L'art. 25-bis del DPR 14.11.2002, n. 313, introdotto dall'art. 2 del D.lgs 39/2014, prevede che il certificato del casellario giudiziale debba essere richiesto da chi intenda impiegare una persona per attività professionali o di volontariato che comportino contatti diretti e regolari con minori al fine di verificare l'esistenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinques, 609-undecies cp e per verificare l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

E' stato chiarito da alcune circolari ministeriali, tra cui quella del 11.04.2014, il campo applicativo del D.lgs 39/2014 per l'obbligo di assumere il certificato antipedofilia per cui l'adempimento riguarderebbe sia i rapporti di lavoro subordinato che i rapporti di lavoro autonomo, anche nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa, che comportino contatti continuativi con minori.

Rimarrebbero, invece, esclusi, sotto il profilo sanzionatorio, i rapporti di volontariato.

E' stato, altresì, precisato che per le associazioni di volontariato l'obbligo di richiedere il certificato sussiste solo quando esse assumano la veste di datore di lavoro.

Il personale soggetto alla normativa è quello che ha contatto diretto con il pubblico di minori vale a dire, gli insegnanti o gli istruttori sportivi, gli animatori turistici, il personale addetto alla somministrazione di pasti, etc., ma non per quello che viene a contatto con i minori in modo occasionale come chi è preposto ad attività di segreteria e che ha una platea di destinatari non preventivamente determinabile in quanto rivolte ad una utenza indifferenziata di adulti e minori.

L'obbligo grava sul datore di lavoro al momento dell'assunzione ed ha validità sino a che resti in essere il rapporto di lavoro: non è, quindi, necessario un periodico rinnovo.

Come chiarito dal Ministero della Giustizia: in attesa del rilascio del certificato da parte del Casellario Giudiziale, che va richiesto, acquisito il consenso dell'interessato, prima dell'impiego al lavoro, sarà possibile impiegare il lavoratore e dare esecuzione al contratto di lavoro ottenendo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà eventualmente da esibire agli organi di vigilanza.[1]

Il datore di lavoro potrà richiedere il certificato, seguendo le indicazioni sul sito del Ministero della Giustizia, dove sono disponibili i moduli per la richiesta; per la delega per la presentazione della domanda e per il ritiro del certificato, sostenendo i costi richiesti per i diritti di cancelleria, presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica[2]. 

Per il rilascio occorre attendere qualche giorno ed al momento della richiesta le ASD e le SSD potranno indicare l'esenzione dal bollo ex art. 27-bis, allegato D, DPR 642/72.

Per l'omessa richiesta del certificato da parte del datore di lavoro è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 10.000,00 ad Euro 15.000,00[3].

Avv. Nicoletta Muzzolon

[1] Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Circolare 11.04.2014, Prot. 37/0007175/Ma008.A001;

[2] https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_7.page?tab=m ;

[3] Art. 25-bis DPR 313/2002, modificato dall'art 2 del D.lgs 39/2014.