Che cos’è il RUNTS?

04.10.2022

Il RUNTS è il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117)

Il Registro è gestito su base regionale, in collaborazione con le Regioni e con le Province autonome. 

La sua funzione è quella di dare pubblicità ai dati in esso contenuti in modo da garantire la trasparenza degli enti del Terzo Settore iscritti (ETS) e sostituisce i registri delle Associazioni di promozione sociale (APS), delle Organizzazioni di volontariato (ODV) e l'anagrafe delle Onlus.

Possono iscriversi al RUNTS, attraverso le modalità contenute nel Codice del Terzo Settore, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le reti associative, le associazioni riconosciute o non riconosciute, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, le società di mutuo soccorso che non hanno l'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese. 

Inoltre, possono iscriversi gli enti religiosi riconosciuti, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo svolgimento di attività di interesse generale in forma volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. 

L'iscrizione prevede benefici anche fiscali e la possibilità di accedere a convenzioni con gli enti pubblici.

Anche le ASD e le SSD, le associazioni sportive dilettantistiche e società sportive, possono iscriversi al RUNTS, a seconda dei casi. 

Trattandosi per lo più di enti non commerciali senza scopo di lucro, l'iscrizione al Registro del CONI è necessaria ed essenziale per poter accedere ai benefici fiscali, c.d. defiscalizzazione, ai sensi dell'art. 90 della L. 289/2002. 

Il CONI, infatti, è l'unico ente che può certificare lo svolgimento effettivo da parte dell'ASD ed SSD dell'attività sportiva. 

Qualora, invece, una ASD o SSD intenda operare la propria trasformazione per entrare nel Terzo settore, dovrà cancellarsi dal Registro CONI, perdendo i relativi benefici. 

Ad oggi tale opzione non è obbligatoria e le ASD e SSD possono rimanere registrate al CONI senza iscriversi al Terzo Settore. 

Avv. Nicoletta Muzzolon