Che cos’è la conferenza di servizi?

02.02.2023

La conferenza di servizi, disciplinata dagli artt. 14 e ss. della L. n. 241/1990, è uno degli strumenti di semplificazione introdotti dal nostro legislatore nell'ambito del procedimento amministrativo.

La stessa è funzionale alla valutazione nonché all'acquisizione dei molteplici interessi sottesi alla determinazione di una decisione che deve essere assunta dall'amministrazione procedente, la quale - proprio in relazione alla diversità di esigenze - sarà chiamata ad indirla.

Oggi, come previsto dall'art. 14 co. 5, alle riunioni in esame possono partecipare anche i privati. Inoltre, la conferenza di servizi, a seconda del fine e delle modalità in cui viene svolta, si suddivide in: istruttoria, preliminare, sincrona ed asincrona.

L'art. 14 co. 1 disciplina quella istruttoria, che è sempre facoltativa (la P.A. sarà quindi libera di decidere se indirla o meno). Dunque, la stessa avrà luogo quando il responsabile del procedimento lo riterrà opportuno, al fine di porre in essere una valutazione degli interessi coinvolti.

L'art. 14 co. 2 regolamenta la conferenza decisoria, ove il legislatore con l'espressione "è sempre indetta" le conferisce una natura obbligatoria ed è richiesta nel caso in cui la decisione finale debba essere assunta tramite pareri, concerti, nullaosta o, ancora, atti di consenso.

L'art. 14 bis introduce, invece, la conferenza di servizi semplificata o asincrona, la quale si caratterizza per essere una sorta di stratagemma finalizzato ad evitare la convocazione della riunione. Qui, infatti, laddove le amministrazioni portatrici dei differenti interessi siano tutte d'accordo in merito alla decisione da assumere sarà possibile porre in essere la determinazione in assenza di una riunione. Al contrario, si convocherà una conferenza sincrona (di cui sotto).

L'art. 14ter tratta di quella simultanea o sincrona che viene definita in questi termini poiché vi è una contemporanea interazione delle diverse amministrazioni. Infatti, le stesse, nella data preventivamente indicata dalla P.A. procedente, si incontreranno o fisicamente od in via telematica per rendere note le rispettive opinioni ed affinchè si possa giungere ad una decisione.

Dott.ssa Lucrezia Menotti