Che cos’è la querela?

02.03.2023

La querela è una delle quattro condizioni di procedibilità previste dalla legge insieme all'istanza, la richiesta di procedimento e l'autorizzazione a procedere.

La condizione di procedibilità è un atto in mancanza del quale non è possibile esercitare l'azione penale e, dunque, instaurare il processo.

In mancanza di queste condizioni non è possibile procedere, salvo il reato non sia procedibile d'ufficio e non è  nemmeno consentito ricorrere a determinati poteri coercitivi come il fermo, l'arresto e le misure cautelari personali.

Nello specifico, la querela, disciplinata dall'articolo 336 c.p.p., è l'atto mediante cui la persona offesa manifesta la volontà di perseguire il fatto di reato subito, a prescindere dal soggetto che sarà individuato come autore del reato. 

La querela, di fatto, costituisce un temperamento del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale che risulta ragionevole e funzionale laddove il reato perseguito leghi interessi individuali, di natura privatistica.

La querela contiene la notizia di reato e la manifestazione della volontà che si persegua penalmente il fatto criminoso.

Dunque, alla luce di questa caratterizzazione, è evidente la differenza che sussiste tra la querela e la denuncia, atto la cui paternità non è necessariamente dell'offeso e che non presuppone alcuna manifestazione di volontà.

I reati perseguibili a querela di parte sono solitamente di minore gravità rispetto a quelli procedibili d'ufficio, ma il novero degli stessi è stato recentemente ampliato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge delega 27 settembre 2021, n. 134, la cosiddetta "riforma Cartabia", al fine di velocizzare e ridurre il numero dei procedimenti penali e, dunque, migliorarne l'efficienza, in linea con gli obiettivi del PNRR, il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. 

Questo nuovo regime, in seguito al differimento operato dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, è entrato in vigore a partire dal 30 dicembre 2022 e si applica ad alcuni delitti contro la persona e contro il patrimonio puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni, senza computare, a tal fine, le circostanze.

Il diritto di querela va di regola esercitato entro il termine di 3 mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto costituente reato, fatta eccezione per i delitti contro la libertà sessuale, per cui il termine è di 6 mesi, e per i delitti di violenza sessuale di cui agli articoli 609-bis e 609-ter c.p.p., per cui la querela è presentabile entro il termine di 12 mesi, a partire dall'entrata in vigore della legge 69/2019, il "codice rosso".

Con un atto irrevocabile, incondizionato, espresso o tacito, la rinuncia alla querela ex art. 339 c.p.p., l'offeso, prima di aver proposto querela, può manifestare la volontà di non procedere penalmente al reato subito, purchè compia questa rinuncia dopo la commissione dello stesso: prima che il fatto criminoso sia stato subito non esiste alcun diritto di querela, per cui non se ne può in alcun modo disporre, neanche rinunciando allo stesso.

La querela, dopo essere stata presentata, può essere, invece, revocata tramite l'istituto della remissione di querela di cui all'art. 340 c.p.p. La remissione rappresenta una causa di estinzione del reato ed è un atto, espresso o tacito, irrevocabile e incondizionato, che produce effetto solo se il querelato l'ha accettata in forma espressa o tacita. Tuttavia, la remissione di querela non è consentita per determinati reati, come i delitti in materia sessuale e per gli atti persecutori, se commessi con modalità gravi. Se, invece, gli atti persecutori non sono commessi con modalità gravi, la remissione di querela produce effetti solo se espressamente presentata dinanzi all'autorità procedente (magistrato del pubblico ministero o giudice) o davanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria, purchè questi la presenti immediatamente alla suddetta autorità. Queste formalità consentono di accertare che non vi siano state coartazioni alla manifestazione di volontà.

Dott.ssa Gemma Colarieti