Che cosa si intende per actiones liberae in causa?

21.09.2023

L'articolo 87 c.p. prevede che "la disposizione della prima parte dell'art. 85 c.p. ("Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile") non si applica a chi si è messo in stato di incapacità d'intendere e volere al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa". 

Questa disposizione disciplina l'incapacità preordinata di intendere e di volere o cosiddette "actiones liberae in causa": istituto che ha lo scopo di consentire l'imputazione di un fatto commesso in stato di incapacità, facendo retrocedere il giudizio di rimproverabilità al momento in cui il soggetto ha liberamente scelto di porsi in tale stato di incapacità al fine di commettere un reato o di poter addurre una scusa, a nulla rilevando la circostanza che l'imputabilità venga meno nel successivo momento della realizzazione della fattispecie di reato.

Per giustificare la responsabilità del soggetto nonostante la sua incapacità di intendere e di volere parte della dottrina anticipa l'azione esecutiva del reato nel momento in cui il soggetto si pone volontariamente in condizione d'incapacità e l'atteggiamento psichico va valutato rispetto a tale momento, in tal modo, però, ampliando eccessivamente il concetto di esecuzione del reato;

Altra dottrina, diversamente, rinviene il fondamento della responsabilità nel solo nesso causale; ma questa teoria è confutabile nella parte in cui si pone in contrasto con il principio di colpevolezza, introducendo una forma di responsabilità oggettiva.

La tesi preferibile trova il fondamento della responsabilità nella colpevolezza dell'agente: al soggetto viene mosso un rimprovero per essersi posto in condizione di incapacità al fine di commettere un reato.

Si pensi a chi, incapace di commettere un omicidio in condizioni di normalità, assume una sostanza stupefacente per allentare i propri freni inibitori.

Infine, il principio di cui all'art.87 c.p. trova applicazione alla generalità delle cause di esclusione dell'imputabilità, dando peraltro luogo ad un aggravamento di pena nei casi di ubriachezza preordinata e di uso preordinato di stupefacenti, ex artt. 92 e 93 c.p.

Dott.ssa Gemma Colarieti