Che cosa si intende per successione dei legittimari o successione “necessaria”?

14.05.2024

Nel nostro ordinamento esistono due tipi di successione: la successione testamentaria, regolata dalla presenza di un testamento con cui il de cuius ha disposto di tutte o di parte delle sue sostanze dopo la morte e la successione legittima, regolata invece dalla legge, ogni qualvolta il defunto non abbia provveduto a lasciare un testamento.

Tuttavia, sentiamo spesso parlare della successione dei legittimari, definita anche "necessaria" che non deve in alcun modo essere considerata un terzo genus, in quanto i diritti dei legittimari sussistono tanto in una successione testamentaria tanto in quella ab intestato.

Ai sensi dell'art. 536 c.c., i legittimari sono quelle persone a favore delle quali è riservata una quota di eredità o di altri diritti nella successione. Il testatore, infatti, con le sue disposizioni, non può ledere quella parte di eredità che la legge riserva a determinate categorie di successibili che sono:

  • il coniuge del defunto;
  • i figli del defunto;
  • gli ascendenti.

Ai figli sono equiparati i figli adottivi e a favore dei discendenti dei figli, che vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli.

Il Codice civile indica precisamente le diverse quote riservate ai figli, agli ascendenti e al coniuge. Si ricorda che la riserva a favore degli ascendenti, che sarebbero i genitori del defunto, opera solo se il de cuius muore senza lasciare figli.

Per quanto riguarda la riserva a favore del coniuge separato, ai sensi dell'art. 548 c.c., il coniuge al quale non è stata addebitata la separazione, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Mentre il coniuge cui è stata addebitata la separazione, ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio, commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi, se al momento dell'apertura della successione percepiva, da parte del coniuge defunto, gli alimenti.

La quota dei legittimari viene quindi definita "quantitativamente intangibile" poiché questa porzione di eredità è riservata a questi determinati soggetti e non può essere lesa dalle diverse volontà del testatore. Quest'ultimo infatti può destinare solo parte del suo patrimonio a soggetti non legittimari, ciò che eccede dalla quota riservata al coniuge, ai figli e agli ascendenti, la c.d. quota disponibile.

L'art. 553 c.c. e seguenti, indicano i rimedi esperibili qualora sia stata lesa la quota di legittima: i legittimari nonché i loro eredi o aventi causa, infatti, possono domandare la riduzione sia delle porzioni degli eredi legittimi che concorrono con gli stessi legittimari sia delle disposizioni del testatore che eccedono la quota di cui il defunto poteva disporre. Inoltre, possono essere ridotte anche le donazioni fatte in vita dal de cuius il cui valore supera la quota disponibile. Le donazioni si riducono una volta esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.

Per determinare se vi sia stata effettivamente una lesione, bisogna individuare l'ammontare della quota disponibile per il defunto: si crea quindi una massa di tutti beni del de cuis, si sottraggono debiti e poi si procede alla riunione fittizia dei beni che sono stati oggetto di donazione; sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.

La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente. Le donazioni si riducono partendo dalla più recente e risalendo via via a quelle precedenti.

Il legittimario che agisce per la riduzione nei confronti di donatari e legatari che non sono coeredi, ai sensi dell'art. 564 c.c., deve aver accettato l'eredità con beneficio di inventario. 

Dott.ssa Benedetta Miccioni