Chi è il difensore civico?

30.03.2023

Il difensore civico è una figura di garanzia a tutela del cittadino, che ha il compito di valutare i reclami che in prima istanza sono stati valutati negativamente dall'ufficio deputato dalla P.A. cui è stata presentata l'istanza.

Legittimato e presente in tutti i paesi europei, che ne hanno compiutamente regolato funzioni e compiti, in Italia non si è mai giunti all'approvazione di una legge istitutiva del Difensore civico nazionale trovando lo stesso una regolamentazione esclusivamente a livello regionale o delle province autonome. Fatto è che la sua figura è caratterizzata da una certa disorganicità.

È Autorità amministrativa indipendente sui generis, titolare di ampie prerogative di autonomia e indipendenza rispetto ai vertici politici, peculiarità questa che lo diversifica dalle Autorità amministrative indipendenti propriamente dette e con funzioni di mediazione fra le amministrazioni e i cittadini (la figura primigenia è infatti quella dello svedese Obdusman che appunto significa mediatore) con attenzione alla tutela degli interessi dei cittadini per i diritti presunti lesi dalla P.A..

Il difensore civico è una figura di garanzia a tutela del cittadino, che ha il compito di accogliere i reclami non accolti in prima istanza dall'ufficio reclami del soggetto che eroga un servizio.

Nel 2019 risultano 18 i Difensori civici regionali o delle province autonome (o Garanti che riuniscono in sé anche le attribuzioni del Difensore civico) in carica anche se ultimamente la conferenza delle regioni ha previsto, medio tempore, l'istituzione di linee guida unitarie per l'esercizio di questo Ufficio.

Ad oggi le Regioni e le Province autonome che hanno previsto tale istituto nei rispettivi statuti o in apposite leggi regionali sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche (Garante dei diritti della persona), Molise (Garante dei diritti della persona), Piemonte, Umbria, Sardegna, Toscana, Valle d'Ao­sta e Veneto (Garante dei diritti della persona), nonché le Province autonome di Bolzano e Trento. In Calabria e in Puglia il Difensore civico non è mai stato nominato a tutto il 2019. La figura del Difensore civico non è prevista normativamente dalle Regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige (dove però la Regione ha delegato interamente ai due Difensori civici delle Province autonome le competenze nei confronti della Regione nei rispettivi territori).

Il ruolo del Difensore civico è stato rafforzato con l'approvazione del D.lgs. 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), del c.d. F.O.I.A. (Freedom of Information Act), in materia di accesso civico generalizzato e dalla Legge 24/2017 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie)che attribuisce alle Regioni la facoltà di affidare la funzione di Garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale.

Infine va sottolineato come l'ordinamento sovranazionale abbia affermato come la figura del difensore civico siano figure "importanti per la democrazia, perché agiscono in maniera indipendente contro casi di mala amministrazione e contro presunte violazioni dei diritti umani e svolgono un ruolo cruciale di fronte ai governi e ai Parlamenti, che devono accettare le critiche. In quanto interfaccia tra l'amministrazione e i cittadini, i difensori civici sono a volte il primo e ultimo ricorso per porre rimedio alle violazioni dei diritti umani".

Dott. Giovanni Lucio Vivinetto