Chiarimenti in merito al significato di “cantiere unico” ai fini della nomina del coordinatore e della redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

25.10.2024

Cass. pen. Sez. IV 12 settembre 2024 n. 34387

Con la decisione in commento la Corte di Cassazione ha deciso in merito al significato di "cantiere unico" ai fini della nomina del Coordinatore del Piano di Sicurezza ed Esecuzione e dei lavori (c.d. C.S.P. e C.S.E.) nonché la relativa redazione.

Nel caso di specie il dipendente di un'azienda, nel riordinare gli attrezzi da lavoro, precipitava da un balcone privo di protezioni posto al primo piano di un edificio.

Nello svolgere dette mansioni lo stesso non utilizzava l'imbragatura di sicurezza.

In relazione a ciò veniva condannato in primo grado per omicidio colposo aggravato il Coordinatore per la Sicurezza nella fase della Progettazione ed Esecuzione dei lavori.

Si precisa che tali incarichi possono essere ricoperti sia da un unico professionista che da due distinte figure nelle rispettive fasi.

Nello specifico, la contestazione riguardava la mancata predisposizione del Piano per la Sicurezza e del Coordinamento dei lavori il quale deve essere predisposto dal coordinatore di cantiere.

Veniva, quindi, asserito che non si poteva esigerne il rispetto da parte dell'azienda presente nel cantiere, cioè la ditta per cui lavorava il dipendente deceduto.

La Corte d'Appello confermava la sentenza di condanna del Tribunale per violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'imputato ricorreva in Cassazione, asserendo che la mancanza del Piano per la Sicurezza e del Coordinamento dei lavori era dovuta ad una c.d. "variante di cantiere", ma la Corte confermava le decisioni precedenti: precisava che una variante di cantiere presentata in corso d'opera non dà vita a un cantiere nuovo, in quanto il cantiere si identifica nell'opera stessa.

Per precisione si specifica che per "variante di cantiere" si intende il documento che riporta le modifiche apportate in corso d'opera volute dal progettista o necessarie, ad esempio in quanto prescritte dagli Enti, ai fini del completamento conforme dell'opera stessa.

Inoltre la Corte di Cassazione specifica che il responsabile della sicurezza in un cantiere edile ha compiti di "alta vigilanza".

Egli infatti deve:

  • assicurarsi che le disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento dei lavori vengano seguite correttamente per garantire la sicurezza dei lavoratori;
  • controllare che il Piano Operativo di Sicurezza, il quale deve essere predisposto da ogni azienda che opera all'interno del cantiere, sia idoneo e coerente con quanto previsto dal Piano per la Sicurezza e del Coordinamento dei lavori, in modo da adattarsi efficacemente alle specifiche necessità del cantiere;
  • adeguarsi alle modifiche che possono intervenire durante l'evoluzione dei lavori, assicurando l'aggiornamento costante sia del P.S.C. che del P.O.S.

Questo approccio è fondamentale per mantenere alta la sicurezza sul lavoro e tutelare la salute dei lavoratori nel rispetto delle normative vigenti. 

Dott.ssa Linda Vallardi