Come sono regolati i rapporti personali e patrimoniali tra conviventi more uxorio?

28.03.2023

La Costituzione riconosce il matrimonio come fondamento della famiglia legittima a cui è contrapposta la cd. famiglia di fatto, quale nucleo di persone che pur non essendo legati da vincoli matrimoniali convivono insieme more uxorio.

Tale fenomeno è oggi assai diffuso e il legislatore ha deciso, per la prima volta, di fornire una definizione specifica nella L. del 20 maggio 2016 la n. 76 precisando che per conviventi di fatto si intendono "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di coniugio, parentela, affinità o da unione civile".

Il regime della convivenza è rimesso alla libera determinazione delle parti che possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita comune mediante un contratto di convivenza.

Tale contratto è un negozio giuridico formale che:

  • deve essere redatto in forma scritta pena la nullità;
  • deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico;
  • non può essere sottoposto a termine o condizione (si considereranno come non apposte).

Il contratto di convivenza è nullo quando:

  • i due conviventi sono legati da vincoli matrimoniali o unione civile con altri soggetti;
  • i due conviventi sono legati da un altro contratto di convivenza stipulato con altri soggetti;
  • se stipulato tra soggetti di minore età;
  • è stipulato tra soggetti interdetti giudizialmente.

Qual è il contenuto del contratto di convivenza?

Il contratto tra conviventi indica l'indirizzo di residenza comune scelto tra i due soggetti, le modalità di contribuzione alla vita in comune nonché un indirizzo per ricevere eventuali notificazioni riguardante lo stesso contratto, anche in caso di recesso unilaterale.

Il contratto regola sia i rapporti personali che patrimoniali tra le parti, in particolare:

  • RAPPORTI PERSONALI:

I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti ai coniugi relativamente alla malattia, ricovero, diritto di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali.

È previsto il diritto di abitazione a favore del convivente superstite, qualora l'altro convivente di fatto fosse il proprietario della casa adibita a residenza comune ed il diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per i 2 anni successivi o per un periodo pari alla convivenza se superiore a 2 anni e non oltre i 5 anni dalla morte dell'altro convivente. Se, poi, nella medesima abitazione, ci sono figli minori o disabili, vige il diritto di continuare ad abitare la casa comune per un periodo non inferiore a 3 anni dalla morte.

In caso di recesso, se la casa è nella disponibilità esclusiva del recedente e non sussistono le condizioni su esposte, il recedente deve concedere un termine, a pena di nullità, non inferiore a 90 giorni, per lasciare l'abitazione comune.

  • RAPPORTI PATRIMONIALI:

I due conviventi sono liberi di scegliere in relazione al regime patrimoniale relativo alla loro vita comune.

Il regime patrimoniale può essere modificato in qualunque momento attraverso la stipula di un nuovo contratto di convivenza.

Il legislatore, ovviamente, si preoccupa di tutelare il convivente più debole in stato di bisogno, mediante la corresponsione di un eventuale assegno alimentare corrisposto per un periodo proporzionale alla convivenza.

Ovviamente gli effetti patrimoniali e personali del contratto di convivenza vengono meno se il convivente cessi di abitare nella residenza comune o in caso di matrimonio, unione civile o nuova convivenza di fatto e qualora i contraenti avessero adottato il regime della comunione dei beni, la risoluzione del contratto di convivenza determina lo scioglimento della comunione.

Il contratto di convivenza può risolversi per accordo tra le parti o mediante recesso unilaterale mediante l'invio di una copia contenente il recesso mediante notifica all'altro convivente all'indirizzo indicato per ricevere le notificazioni riguardanti il negozio.

Dott.ssa Veronica Riggi