
Comodato della casa familiare e separazione: a chi spetta l’immobile?
A cura di Avv. Beatrice Donati
La risposta dipende dalla natura del comodato e dalla destinazione dell'immobile a casa familiare, valutata alla luce del supremo interesse dei figli. Le Sezioni Unite hanno chiarito che, nella maggior parte dei casi, prevale l'esigenza abitativa della prole, e la restituzione può essere differita fino al venir meno di tale bisogno.
Quando un immobile adibito a casa familiare è concesso in comodato da un terzo (ad esempio un genitore che mette a disposizione la casa al figlio e al partner), solitamente l'accordo è finalizzato a consentire alla coppia di utilizzarlo come casa familiare. La rilevanza della questione emerge quando la coppia si separa e si pone il problema se l'immobile debba tornare al proprietario oppure se debba rimanere al genitore presso il quale sono collocati i figli.
Dovrà quindi essere chiarita la nozione di comodato e la sua funzione, esaminando il ruolo dell'interesse dei figli minori o economicamente non autosufficienti, e illustrando quando il proprietario può chiedere la restituzione dell'immobile e quando invece tale diritto viene differito.
Il comodato è definito dal codice civile come il contratto con cui una parte consegna a un'altra una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l'obbligo di restituirla. Nella maggior parte dei casi in ambito familiare il comodato è gratuito e senza termine espresso. Tuttavia, quando l'immobile viene concesso con lo scopo di essere destinato a casa familiare, la destinazione d'uso assume rilievo essenziale.
Le Sezioni Unite hanno affermato che, quando un immobile è concesso in comodato per soddisfare esigenze abitative della famiglia, si configura solitamente un comodato destinato a durare fino a che perdura tale finalità. Questo significa che la separazione della coppia non determina automaticamente il diritto del proprietario di ottenere la restituzione dell'immobile, se vi sono figli che vi abitano e che necessitano di continuità nel loro ambiente domestico.[1]
La Corte ha inoltre chiarito che il diritto di godimento del genitore affidatario non nasce come diritto reale autonomo, ma si fonda sulla destinazione originaria dell'immobile al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Il proprietario può chiedere la restituzione solo quando l'esigenza abitativa collegata all'interesse dei figli venga meno.[2] Ciò accade, per esempio, quando i figli diventano economicamente indipendenti o decidono autonomamente di vivere altrove. In questi casi la restituzione avviene su richiesta e può essere oggetto di valutazione da parte del giudice, che tiene conto della situazione economica e abitativa delle parti.
Un caso tipico può chiarire il funzionamento. Se un genitore concede in comodato una casa al figlio e al partner, e la coppia si separa con un figlio minore collocato presso uno dei genitori, l'immobile rimane solitamente nella disponibilità del genitore convivente con il figlio, anche se l'altro genitore è il comodatario originario. La ragione non è la prevalenza dell'interesse del coniuge, ma la tutela della stabilità abitativa del minore.[3]
Qualora non vi siano figli o essi siano ormai autosufficienti, l'esigenza familiare originale viene meno e il comodante può solitamente ottenere la restituzione dell'immobile.
Dal punto di vista operativo, il proprietario che intenda chiedere la restituzione deve notificare una richiesta formale motivata, indicando il venir meno dell'esigenza familiare che giustificava la concessione dell'immobile. Se il destinatario non libera l'abitazione, si può procedere con un ricorso per rilascio dinanzi al giudice competente. Al contrario, il genitore affidatario deve documentare l'esigenza abitativa, la collocazione del minore e l'eventuale impossibilità di reperire in tempi brevi una soluzione alternativa.
L'esito della controversia dipenderà dalla valutazione concreta del giudice, che esamina la situazione attuale, il reddito delle parti e le condizioni del minore.
In conclusione, quando la casa familiare è concessa in comodato da un terzo, la separazione non comporta automaticamente l'obbligo di restituzione dell'immobile.
Di solito prevale l'interesse del minore alla continuità abitativa, riconosciuto come valore giuridicamente protetto. Tuttavia, tale diritto non è illimitato: cessa quando l'esigenza familiare viene meno. Per orientarsi correttamente è necessario analizzare la causa del comodato, verificare la presenza di figli minori o non autosufficienti e agire con precisione documentale e legale.
[1] Cass. civ., Sez. Unite, 29 settembre 2014, n. 20448.
[2] Cass. civ., Sez. III, 14 luglio 2015, n. 14727.
[3] Cass. civ., Sez. III, 8 febbraio 2021, n. 3015.
