
La responsabilità della banca nella gestione del credito: tra concessione abusiva e restrizione eccessiva
A cura di Avv. Valeria Scilipoti
La concessione abusiva del credito si ha quando una banca concede il credito pur dovendo sapere – dunque con dolo o negligenza - che l'impresa finanziata versa in uno stato di dissesto irreversibile. Tale condotta genera una responsabilità della banca, la quale, tuttavia, non è oggettiva: è legata ad una valutazione incauta – compiuta ex ante - del merito creditizio e al mancato rispetto di norme di sana gestione.
A tal proposito, la giurisprudenza non richiede sempre che la banca abbia la "certezza" del dissesto irreversibile, ma che la stessa individui: (i) la conoscibilità dello stato di crisi, (ii) la manifesta non sostenibilità del finanziamento, (iii) l'assenza di una ragionevole prospettiva di risanamento.
Ma perché nasce "l'esigenza" di erogare finanziamenti o mantenere linee di fido a favore di un'impresa già in stato di insolvenza? Le spiegazioni plausibili sono due.
- In prima battuta il finanziamento costituisce un arricchimento per il sovvenuto e quindi un vantaggio; tuttavia, un'impresa in crisi difficilmente può vedere tale entrata come concreto investimento, poiché l'importo ricevuto sarà evidentemente destinato a coprire i debiti in scadenza;
- D'altro canto è possibile che tale sostegno induca in errore i terzi, facendo credere che l'impresa si trovi in uno stato di buona salute tale da meritare l'instaurazione o la prosecuzione di rapporti negoziali, con conseguente danno laddove poi emerga l'inadempimento provocato dall'insolvenza.
Ciò genera responsabilità a carico della banca, sebbene non in automatico: la banca non risponde solo per aver concesso credito; la responsabilità nasce dalla violazione dei doveri di correttezza, da un'istruttoria carente, da una valutazione ex ante irragionevole.
In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la responsabilità dell'istituto di credito sorge laddove il finanziamento venga concesso o mantenuto nonostante l'evidente incapacità dell'impresa di farvi fronte, in assenza di un concreto e ragionevole piano di risanamento, così contribuendo ad aggravare il dissesto e a ritardarne l'emersione (Cass. civ., Sez. I, 22 giugno 2021, n. 18610).
Chiarita la sussistenza di un danno, il nesso causale si ravvisa nell'effetto alterante prodotto dal credito "non sostenibile" che consente all'impresa di proseguire un'attività economicamente compromessa e pregiudicare le ragioni dei creditori che confidano in una apparente continuità aziendale.
Posta questa argomentazione, sorge un ulteriore profilo di analisi: nel concedere credito a un'impresa in stato di grave difficoltà economico-finanziaria, la banca adotta realmente un comportamento contrario ai propri interessi? La risposta, in linea generale, è negativa: la banca non agisce contro sé stessa, ma spesso persegue un interesse proprio, anche se distorto. La prosecuzione del rapporto creditizio può infatti rispondere a una logica di autotutela dell'istituto, nella misura in cui consente di procrastinare l'emersione della crisi e di alimentare una concreta aspettativa di recupero, quantomeno parziale, del proprio credito.
In tale prospettiva, la concessione o il mantenimento del credito può risultare funzionale al conseguimento di un vantaggio selettivo, sia attraverso il rientro progressivo dell'esposizione, sia mediante il rafforzamento della posizione della banca rispetto agli altri creditori, ad esempio tramite la costituzione di garanzie o il consolidamento di rientri non più aggredibili in sede concorsuale. È noto, infatti, che l'istituto di credito, in ragione della propria posizione professionale e della conoscenza privilegiata della situazione finanziaria del cliente, è spesso in grado di modulare il rapporto in modo da ridurre il proprio rischio, collocandosi in una posizione di vantaggio rispetto agli altri creditori, trasferendone gli effetti pregiudizievoli su questi ultimi. Tale ricostruzione ha trovato puntuale conferma nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che la concessione abusiva del credito, laddove contribuisca ad aggravare il dissesto dell'impresa e a ritardarne l'emersione, integra una fonte di responsabilità risarcitoria in capo all'istituto di credito. In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di successivo fallimento dell'impresa finanziata, il curatore è legittimato ad agire nei confronti della banca, nonché degli organi sociali della società fallita, per il danno derivante dalla prosecuzione di un'attività ormai priva di concrete prospettive di risanamento (Cass. civ., Sez. I, 30 giugno 2021, n. 18610).
Ma cosa succede se, per paura di questa responsabilità, la banca fa l'opposto?
Proprio l'ampliamento dell'area di responsabilità dell'istituto di credito, pone il rischio che la banca adotti un atteggiamento eccessivamente prudenziale, noto come over-compliance. In tale scenario, il timore di incorrere in responsabilità risarcitorie può indurre l'intermediario a comprimere l'accesso al credito anche in presenza di imprese potenzialmente risanabili e creare, anche in questo caso, un danno. Un'applicazione eccessivamente rigorosa dei criteri di valutazione del merito creditizio rischia, infatti, di tradursi in una contrazione indiscriminata dei finanziamenti, con effetti pregiudizievoli anche per le imprese meritevoli e, in generale, per il sistema economico nel suo complesso.
In tale prospettiva, la concessione abusiva del credito rappresenta non già un divieto di finanziamento dell'impresa in difficoltà, bensì un limite alla prosecuzione irragionevole di rapporti creditizi privi di sostenibilità.
La sfida interpretativa resta dunque quella di trovare una linea di confine ed evitare che la giusta esigenza di responsabilizzazione dell'intermediario si traduca in una paralisi del credito, compromettendo l'equilibrio tra prudenza bancaria e accesso consapevole ai finanziamenti.
