Il concordato preventivo

09.06.2025

A cura di Avv. Laura Giusti

Il concordato preventivo è un accordo tra l'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza e la maggioranza dei suoi creditori, sottoposto ad un duplice controllo del Tribunale. Infatti, se sono pendenti più domande dirette alla regolazione della crisi o dell'insolvenza, il Tribunale tratta in via prioritaria quella diretta a regolare ciò tramite un accordo con i creditori e solo dopo, fallito il tentativo di dare corso alla procedura alternativa, dichiara aperta la liquidazione giudiziale.

La finalità del concordato è il soddisfacimento dei creditori, che può essere realizzata mediante la continuità aziendale o la liquidazione del patrimonio.

In base al contenuto del piano concordatario, si distingue tra concordato in continuità aziendale, nel quale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dai ricavi dell'attività aziendale, e concordato liquidatorio, nel quale la soddisfazione dei creditori passa attraverso la vendita dei beni aziendali.

In quest'ultima ipotesi il Codice prevede l'apporto di risorse esterne, che incrementi di almeno il 10% l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicurino il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo.

La continuità, ossia la prosecuzione dell'attività aziendale, può essere diretta, in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, o indiretta, allorché la gestione dell'azienda sia affidata ad un soggetto diverso. Sotto il profilo soggettivo, può fare ricorso a questa procedura l'imprenditore commerciale grande che attraversi una crisi o si trovi in uno stato di insolvenza. Sotto il profilo oggettivo, presupposto di ammissione alla procedura è la presentazione di un piano fattibile, che descriva in modo analitico modalità e tempi di adempimento della proposta. Alla domanda deve essere allegata la relazione di un professionista qualificato e indipendente, che certifichi sia la veridicità dei dati aziendali forniti dal debitore, sia la fattibilità del piano.

Gli organi di questa procedura sono:

- il Tribunale concorsuale: decide l'ammissione alla procedura; dichiara aperta la liquidazione giudiziale; annulla e risolve il concordato; decide sui reclami; nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale;

- il Giudice Delegato: dirige l'amministrazione dei beni dell'imprenditore; risolve le eventuali controversie sorte nella procedura; autorizza le attività di straordinaria amministrazione;

- il Commissario Giudiziale (dominus della procedura): verifica l'elenco di debitori e creditori; vigila sull'amministrazione dei beni del debitore, redige una relazione sulle cause del dissesto e sulla condotta del debitore; convoca i creditori; valuta le garanzie offerte, esprime parere motivato sull'omologazione; vigila sull'adempimento del concordato.

A differenza della liquidazione giudiziale, l'ammissione a tale procedura non determina la perdita della capacità dell'imprenditore di gestire il suo patrimonio, difatti egli può adempiere gli atti di gestione ordinaria, sia pure sotto il controllo del Commissario Giudiziale, nonché gli atti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del Giudice Delegato.

Il concordato preventivo produce nei confronti del debitore un effetto c.d. di spossessamento attenuato. Gli effetti per i creditori sono analoghi a quelli della liquidazione giudiziale e si producono dal momento della pubblicazione nel Registro delle Imprese del ricorso per l'ammissione alla procedura.

L'ammissione alla procedura di concordato, di regola, è neutra rispetto alla prosecuzione dei contratti pendenti, ossia ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato. Tali contratti, infatti, proseguono anche durante il concordato e sono inefficaci eventuali patti contrari. Tuttavia, è riconosciuta al debitore la facoltà di chiedere l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano.

La procedura di concordato ha avvio su iniziativa esclusivamente dell'imprenditore in crisi o in stato di insolvenza, che deposita il ricorso presso il Tribunale ove l'impresa ha la sede principale.

Forma particolare di concordato è il c.d. concordato in bianco, che consiste nella domanda di accesso alla procedura con riserva di depositare nel termine assegnato dal Tribunale la proposta e il piano concordatario. Il Tribunale controlla la sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla procedura e la fattibilità economica della proposta. Se il controllo ha esito negativo, il Tribunale, sentito il debitore in camera di consiglio, dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il Tribunale può dichiarare aperta la liquidazione giudiziale, ove ricorrano le condizioni e vi sia istanza di un creditore o del PM. Se invece il controllo ha esito positivo, il Tribunale dispone l'ammissione al concordato e dichiara aperta la procedura. Col medesimo decreto, soggetto a pubblicazione nel Registro delle Imprese, vengono nominati gli organi della procedura e viene ordinata la convocazione dei creditori. La proposta di concordato ammissibile deve essere approvata dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto. Se il concordato non viene approvato dai creditori, il Tribunale dichiara l'inammissibilità della proposta e su istanza dei creditori o del PM dichiara aperta la liquidazione giudiziale.

Una volta approvata dai creditori, la proposta di concordato è soggetta a un altro controllo del Tribunale, la c,d, omologazione.

In tale fase, il Tribunale controlla la regolarità formale e la fattibilità del piano. Se l'omologazione viene respinta, su istanza dei creditori o del PM viene dichiarata aperta la liquidazione giudiziale. Anche contro il decreto che respinge l'omologazione può essere proposto reclamo alla Corte di Appello.

Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato, che conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

Il Commissario Giudiziale controlla che gLi obblighi che il debitore si è assunto vengano adempiuti. In caso di inadempimento, sono previste la risoluzione e l'annullamento del concordato.