Concorso anomalo: la Cassazione ribadisce fondamenti e presupposti

17.05.2025

A cura di Avv. Francesca Saveria Sofia

Cass. Pen. Sez. II, 25 febbraio 2025, n.9214

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In tema di concorso anomalo ex art. 116 cod. pen., l'affermazione di responsabilità per il reato diverso commesso dal concorrente richiede la verifica della sussistenza di un nesso, non solo causale ma anche psicologico, tra la condotta del soggetto che ha voluto soltanto il reato meno grave e l'evento diverso, che si identifica con il coefficiente della colpa in concreto, da accertarsi, secondo gli ordinari criteri della prevedibilità del diverso reato, sulla base della personalità dell'esecutore materiale e del contesto fattuale nel quale l'azione si è svolta.

Tale principio di diritto, già nitidamente affermato dalla Corte di Cassazione, è stato nuovamente ribadito in una recente pronuncia della Seconda Sezione Penale, n.9214 del 06.03. 2025.

Procedendo con ordine, giova anzitutto ricostruire sommariamente la vicenda processuale da cui trae origine la sentenza in esame.

La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto F., L. ed S. responsabili per i reati di rapina aggravata e lesioni ai danni della persona offesa e di danneggiamento.

Secondo la tesi accusatoria, l'imputata F., ex convivente della p.o., aveva organizzato una "spedizione" presso l'abitazione della vittima, al fine di recuperare il suo telefono cellulare.

Nel corso della spedizione, durante la quale erano state cagionate lesioni alla P.O. e danneggiati alcuni oggetti presenti nell'abitazione, gli imputati si erano impossessati di un orologio, del portafoglio e di alcuni documenti della stessa. In particolare, L. e S. erano stati ritenuti concorrenti ai sensi dell'art. 116 c.p.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati.

Nella specie, la difesa di L. ed S. ha eccepito la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza impugnata in relazione alla penale responsabilità degli imputati ai sensi degli artt. 116 e 628 cod. pen..

Secondo i ricorrenti, la Corte territoriale avrebbe errato nel respingere il motivo di appello relativo all'asserita imprevedibilità del passaggio dal programmato esercizio arbitrario delle proprie ragioni in rapina. A loro avviso, il semplice fatto che non fosse ritenuto eccezionale che F. si impossessasse di beni diversi dal telefono cellulare non poteva in alcun modo giustificare la configurazione del concorso anomalo a carico degli imputati L. ed S..

I giudici avrebbero dovuto interrogarsi non tanto sulla eventuale probabilità e prevedibilità che l'imputata F. ponesse in essere condotte quali l'impossessarsi del portafoglio e dell'orologio, bensì sulla sussistenza del nesso causale e psicologico che deve sussistere ogni oltre ragionevole dubbio tra la condotta del soggetto che aveva voluto il reato meno grave e l'evento diverso.

La Suprema, non accogliendo quanto dedotto dalla difesa nei motivi di gravame, ha richiamato nella parte motiva della pronuncia di legittimità diversi orientamenti giurisprudenziali proprio in tema di concorso c.d. anomalo di cui all'art. 116 c. p..

Difatti, oltre al succitato principio di diritto sopra, la Cassazione ha ribadito il canone ermeneutico, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui in tema di concorso di persone nel reato, la configurabilità del concorso cosiddetto "anomalo" è soggetta a due limiti negativi:

  • l'evento diverso non deve essere voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale;
  • l'evento più grave, concretamente realizzato, non deve essere connotato da atipicità, con ciò intendendosi che non deve essere frutto di circostanze eccezionali, sopravvenute, meramente occasionali e ricollegabili all'azione del compartecipe, venendo in questo caso meno il nesso causale di cui sopra.

Tanto, in ossequio al pacifico indirizzo per cui "la responsabilità del compartecipe ai sensi dell'art. 116 c. p. presuppone che il reato diverso commesso dal concorrente si rapporti alla psiche dell'agente, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente e concretamente prevedibile di quello voluto, in tal modo configurandosi l'elemento necessario della colpevolezza, sotto le forme del dolo per il reato concordato e della colpa per l'evento realizzato" (così, tra le tante, Sez. 1, n. 12740 del 09/11/1995, dep. 1996, Fortebraccio, Rv. 203347 - 01).

Dunque, il fondamento della particolare ipotesi di concorso nel reato di cui all'art. 116 cod. pen., deve essere ravvisato nel fatto che, mentre colui il quale commetta da solo il reato è in grado, in ogni momento, di controllare lo sviluppo della sua condotta e dirigere la stessa verso l'evento previsto e voluto, invece colui il quale si unisce ad altri per porre in essere un'azione criminosa è costretto ad affidarsi anche alla condotta e alla volontà dei complici, quale che ne sia il grado di partecipazione e il ruolo, per il compimento dell'azione stessa. Ne deriva che in tale situazione egli non deve sottovalutare il pericolo che i compartecipi o taluno di essi abbiano a deviare dall'azione principale con l'assumere iniziative per fronteggiare eventuali difficoltà sopravvenute improvvisamente, così eccedendo dai limiti del concordato concorso e realizzando un reato diverso e più grave di quello inizialmente dovuto.

Nel caso di specie, il Collegio ha escluso che la successione degli eventi sia stata determinata da circostanze eccezionali, imprevedibili e indipendenti dall'azione criminosa, tali da interrompere il nesso causale tra la condotta voluta ed il reato più grave.

Infine, nel condividere il percorso logico - argomentativo seguito dalla Corte territoriale, ha ritenuto che la spontanea adesione ad un progetto criminoso che contemplava una "spedizione" a casa della persona offesa per recuperare il telefono cellulare dell'imputata senza alcun certezza di poterlo reperire comportava necessariamente che la situazione potesse degenerare e che quindi la F. si sarebbe potuta impossessare di altri beni della vittima, con conseguente sussistenza di un nesso non solo causale, ma anche psicologico tra la condotta degli imputati che avevano voluto il reato meno grave e l'evento diverso realizzato.