Il concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti

25.07.2025

Cass. Pen., Sezioni Unite, 11 luglio 2024, n. 27727

A cura di Dott.ssa Camilla Carlotti

Le Sezioni Unite[1] sono state chiamate a pronunciarsi circa il concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, nello specifico: "se, in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere ascritto a un concorrente a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e a un altro concorrente a norma dell'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R.".

Detto altrimenti, a fronte di un episodio unitario controversa era la configurabilità del concorso di persone con titoli differenziati di reato, con contestazione del comma primo dell'art. 73 cit. ad un concorrente, e del comma quinto della medesima disposizione all'altro correo.

Alla base, il conflitto giurisprudenziale verteva su due contrapposte teorie, riportato con puntualità nella sentenza in commento.

La prima tesi, negativa, fondava sulla teoria unitaria del concorso di persone mentre la seconda, positiva, sulla teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale.

La soluzione cui sono pervenute le SS.UU. è peculiare: pur confermando la teoria unitaria della fattispecie concorsuale, è stata ammessa la possibilità di contestare il solo comma quinto, non già il concorso nel comma primo, al concorrente che abbia realizzato un fatto di lieve entità.

Questo in quanto il comma quinto, fattispecie autonoma non già circostanziata, è speciale rispetto al comma primo cosicché, in virtù del principio di specialità, è prevalente.

Del resto, la configurabilità del concorso di persone con titoli differenziati di reato si pone sulle orme di quanto già previsto dalla Cassazione circa i rapporti tra i reati di riciclaggio ed autoriciclaggio.

In definitiva, con la sentenza n. 27727, le Sezioni Unite hanno risposto al quesito in modo positivo affermando il seguente principio di diritto: "in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente il reato di cui all'art. 73, comma 1 ovvero comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e, nei confronti di altro concorrente, il reato di cui all'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R.".


[1] Cassazione Penale, Sezioni Unite, 11 luglio 2024 (ud. 14 dicembre 2023), n. 27727