Responsabilità per l'esercizio dell'attività sportiva

07.11.2025

Cass. civ., sez. III, ord., 22 settembre 2025, n. 25789

Massima: Nelle competizioni sportive, gli infortuni rientrano nel rischio tipico accettato dagli atleti, escludendo di norma la responsabilità di organizzatori e istruttori, salvo omissione delle cautele ordinarie

A cura di Dott.ssa Linda Vallardi

La decisione della Corte di Cassazione chiarisce che, nelle attività sportive agonistiche, l'evento lesivo verificatosi durante la gara costituisce parte del rischio normalmente connesso alla pratica sportiva e consapevolmente accettato dai partecipanti.

Di conseguenza, non può essere automaticamente imputata una responsabilità agli organizzatori, agli istruttori o alle società sportive, salvo che venga dimostrata una violazione concreta delle regole di prudenza, diligenza o sicurezza proprie della disciplina.

La Corte precisa inoltre che la mera presenza, nei regolamenti, di raccomandazioni sull'uso di dispositivi protettivi non comporta un obbligo di vigilanza o controllo puntuale da parte degli organizzatori, soprattutto nei confronti di atleti esperti e consapevoli dei rischi dell'attività.

Viene poi ribadito che l'azione ex art. 2050 c.c. (per esercizio di attività pericolose) deve essere tempestivamente proposta e non può essere invocata tardivamente e l'obbligo di formazione derivante da un contratto o abbonamento non determina di per sé una posizione di garanzia ulteriore, in assenza di specifiche violazioni.

Infine, la Corte riafferma che l'onere di provare il nesso causale e la colpa spetta all'attore e che la cosiddetta scriminante sportiva opera come causa di esclusione della responsabilità, quando la condotta lesiva rientra nella dinamica normale e funzionale del gioco o della competizione.