Il contratto autonomo di garanzia: una deroga alla fideiussione
Il contratto autonomo di garanzia è un contratto atipico che, pur presentando un'affinità con l'istituto della fideiussione se ne discosta in quanto non vi è, nel primo, alcun vincolo di accessorietà tra l'obbligazione principale e la garanzia stessa.
Infatti "Il contratto autonomo di garanzia si caratterizza quindi, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945, e dalla conseguente preclusione del debitore a chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo[1]".
Da tale affermazione discendono importanti limiti alla proponibilità delle eccezioni. "La causa concreta del contratto autonomo di garanzia sta nel trasferire da un soggetto all' altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale. Pertanto, al garante non è possibile formulare eccezioni se non quelle relative alla inesistenza del rapporto garantito, alla nullità del rapporto base per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa e comunque il predetto può rifiutare il pagamento solo quando esistano prove evidenti (le c.d. prove liquide) del carattere fraudolento (o anche solo abusivo) della richiesta di pagamento avanzata dal beneficiario della garanzia (cd. exceptio doli)[2]".
La fideiussione è un contratto tipico disciplinato dall'articolo 1936 c.c., secondo il quale il fideiussore è "colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza."
Poiché la caratteristica principale della fideiussione è l'inscindibile collegamento che sussiste tra l'obbligazione principale e quella del garante, in tale necessaria accessorietà risiede il suo principale tratto distintivo rispetto al contratto autonomo di garanzia, con effetti sul regime delle eccezioni.
A conferma di tale carattere, è sufficiente leggere gli artt. 1944 e 1945 c.c. che prevedono rispettivamente la solidarietà dell'obbligazione tra debitore principale e garante e la possibilità per il fideiussore di "opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità".
Sebbene i due istituti siano funzionalmente diversi può succedere, nella prassi, che pur essendovi una espressa qualificazione del contratto in un senso o in un altro, si riscontrino difficoltà interpretative per rintracciare le effettive volontà delle parti.
Nell'indagine volta ad ottenere una giusta qualificazione giuridica dell'istituto al fine di applicare la disciplina per questo prevista vi sono degli elementi testuali che fungono da ausilio ermeneutico: "la clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale. In tale ipotesi la previsione del carattere incondizionato dell'obbligo di corrispondere l'indennizzo pari all'ammontare dell'obbligazione garantita esclude l'applicabilità della normativa sulla fideiussione alla garanzia, la quale si deve ritenere svolgere una funzione analoga a quella del deposito cauzionale[3]".
Sul rilievo del dato testuale la Giurisprudenza si è dimostrata unanime statuendo: "in merito alla qualificazione di contratto come fideiussione o autonomo di garanzia, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni (formula quest'ultima indispensabile per qualificare il contratto come contratto autonomo di garanzia, formula che indica appunto l'autonomia dell'impegno del garante rispetto all'obbligazione del debitore principale) vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia. (…)[4]".
Aldilà del dato testuale assunto quale parametro di riferimento si deve altresì valutare l'assetto convenzionale nel suo complesso ed identificare quale sia stata la volontà perseguita dai contraenti, in relazione alla causa concreta del contratto. Invero "il contratto autonomo di garanzia, espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale. La causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, indipendentemente dall'inadempimento colpevole del debitore principale mentre nella fideiussione, connotata dall'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore[5]".
Pertanto, mediante il ricorso alla disciplina del contratto autonomo di garanzia si realizza una sorta di deroga rispetto al meccanismo fideiussorio, legittimata dalla necessità di tutela dell'interesse economico del creditore, esposto al rischio di inadempimento del debitore originario e dall'esigenza di rafforzare, nei consociati, l'affidamento sulla stabilità dei rapporti economici: "La deroga alla disciplina legale della fideiussione trova una giustificazione nell'interesse senza dubbio meritevole di tutela, di garantire l'integrale soddisfacimento dell'interesse economico del beneficiario vulnerato dall'inadempimento del debitore originario e, di conseguenza, di conferire maggior certezza allo scorrere dei rapporti economici[6]."
Dott.ssa Martina Buzzelli
[1] Cass. Civ., Sez. II, Ord., 17 giugno 2022, n. 19693
[2] Tribunale Latina, Sez. II, Sent., 16/05/2023, n. 1137
[3] Tribunale Roma, Sez. XVII, Sent., 31/05/2023, n. 8628.
[4] Tribunale Latina, Sez. II, Sent., 16/05/2023, n. 1137
[5] Cass. Civ., Sez. II, Ord., 17 giugno 2022, n. 19693
[6] Tribunale Latina, Sez. II, Sent., 16/05/2023, n. 1137