Il contratto e le sue classificazioni

23.01.2023

Il contratto è la fonte dell'obbligazione che occupa una posizione di primaria importanza, il codice civile all'art. 1321 lo definisce come "l'accordo tra due o più parti per costituire, modificare o estinguere tra loro un rapporto giuridico avente natura patrimoniale."

I caratteri del contratto sono:

  • Bilateralità o plurilateralità: occorre l'accordo tra due o più parti che manifestino la loro volontà su un affare che interessi ad entrambe, per convalidare i diritti e gli obblighi che ne derivano;
  • Patrimonialità: il contratto deve avere per oggetto cose o prestazioni suscettibili di valutazione economica. Se due parti si scambiano impegni su materie non economiche, non danno vita ad un contratto (ad esempio, il matrimonio è negozio giuridico bilaterale, non un contratto, poiché manca l'elemento della patrimonialità);
  • La finalità di costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.

I contratti sono classificabili secondo diversi criteri.

La prima grande distinzione da fare è quella in base al momento perfezionativo del contratto,. E' possibile distinguere tra:

  • contratti consensuali = si perfezionano con il semplice consenso dei contraenti. Un esempio di contratto consensuale è il contratto di vendita;
  • contratti reali = per il loro perfezionamento si richiede, oltre che il consenso, anche la consegna materiale del bene, la cd. traditio, oggetto del contratto, come avviene nel contratto di mutuo.

Per quanto riguarda gli effetti del contratto, invece, è possibile distinguere tra:

  • contratti ad effetti reali=  hanno come principale effetto quello di trasferire la proprietà o costituire/trasferire un diritto reale su un bene determinato;
  • contratti ad effetti obbligatori=  determinano la nascita di diritti di credito o di diritti di godimento. Tipico esempio di contratto ad effetti obbligatori è il contratto di locazione.

Poi, in base alla sussistenza o meno di un reciproco corrispettivo si distingue tra:

  • contratti gratuiti= prevedono l'obbligo di porre in essere una prestazione a carico di una sola delle parti ed è questo il caso della donazione;
  • contratti onerosi= prevedono una prestazione patrimoniale a carico di tutte le parti del contratto.

In relazione al numero delle parti del contratto, si fa la differenza tra:

  • contratti bilaterali= caratterizzati dalla presenza di due soli contraenti;
  • contratti plurilaterali= presentano più di due contraenti. Tra questi un esempio tipico è quello del contratto associativo, con cui le parti perseguono uno scopo comune.

È possibile, inoltre, distinguere i contratti in base al tempo dell'esecuzione in:

  • contratti ad esecuzione istantanea= esauriscono i loro effetti nell'immediato;
  • contratti ad esecuzione differita= l'esecuzione della prestazione stabilita nel contratto si protrae nel tempo.

L'ultima grande distinzione da fare è quella che classifica i contratti in base alla quota di rischio della prestazione dovuta, ovvero tra:

  • contratti aleatori= le parti al momento della conclusione del contratto, non sono a conoscenza di chi riceverà un vantaggio dal contratto stesso perché la prestazione dovuta dipende da eventi futuri ed incerti (contratto di assicurazione);
  • contratti commutativi, dove le parti, già al momento della stipulazione sono a conoscenza dei costi e dei benefici che riceveranno dal contratto.

Dott.ssa Veronica Riggi