Prescrizione e convivenza more uxorio: la svolta della Corte Costituzionale
Corte Costituzionale, Sentenza n. 73 del 23 gennaio 2026
Massima: L'art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto. La stabile convivenza di fatto costituisce una formazione sociale tutelata dall'articolo 2 della Costituzione, la quale merita la stessa protezione prevista per i coniugi in relazione alla sospensione della prescrizione dei diritti, al fine di preservare l'affectio e l'unità familiare
A cura di Avv. Martina Carosi
Il riconoscimento delle convivenze di fatto ha ridisegnato il diritto di famiglia e i rapporti patrimoniali tra partner non sposati, ma con la sentenza in esame la Corte Costituzionale ha compiuto un ulteriore passo avanti, estendendo la sospensione della prescrizione anche alle coppie conviventi.
La pronuncia nasce dalla seguente vicenda. Il Tribunale di Firenze si è trovato a pronunciarsi in merito alla restituzione di somme di denaro tra ex partner. Una donna, infatti, aveva prestato al compagno un'ingente somma di denaro che lui ha utilizzato per lavori effettuati sull'immobile di proprietà esclusiva dello stesso. Tale prestito è stato formalizzato con scrittura privata con cui si escludeva che fosse un'obbligazione naturale.
In seguito alla separazione della coppia, la donna ha chiesto la restituzione delle somme per mezzo di comunicazioni formali, ma l'ex compagno eccepisce che ormai il credito, essendo decorsi oltre 10 anni, è prescritto.
Il Tribunale ha, pertanto, sollevato la questione di legittimità costituzionale rilevando che la norma appare irragionevole e discriminatoria rispetto a ciò che accade, generalmente, tra coniugi in quanto, in tale modo, si impedisce al creditore convivente di esercitare il proprio diritto senza compromettere il rapporto personale.
La Consulta, ha riconosciuto un'evidente disparità di trattamento tra coniugi e conviventi more uxorio, rilevando che l'art.2941co.1 c.c., è stato oggetto di analoghe censure già in passato, poi dichiarate non fondate con la sentenza n.2 del 1998, ad oggi, chiaramente, inadeguata.
In particolare, infatti, nel tempo si è riconosciuta la convivenza di fatto come una vera e propria formazione familiare tutelata dall'art.2 Cost, in cui l'affectio e la solidarietà tra partner, meritano ampia protezione.
In seguito ad un'attenta disamina ed excursus giurisprudenziale, la Corte Costituzionale ha inteso evidenziare come siano state estese tutele spettanti ai coniugi anche ai conviventi di fatto, come ad esempio il riconoscimento della detenzione qualificata rispetto alla casa adibita a comune abitazione, o ancora, la legittimazione iure proprio per i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni gravissime o al decesso del partner, e altre.
Ciò premesso, con l'arresto in esame, la Corte ha inteso sottolineare che la decisione di sospendere la prescrizione debba risiedere nel vincolo affettivo e non in quello matrimoniale, poiché in seno ad una convivenza stabile, l'attivazione di qualsiasi azione interruttiva della prescrizione non può essere esigibile.
Infatti, per la Corte Costituzionale, "Il convivente di fatto, così come il coniuge, non può essere posto dinanzi all'alternativa tra il sacrificio del legame affettivo e di fiducia reciproca che fa da collante al nucleo familiare e la compressione della possibilità di far valere il proprio diritto. Senza atti interruttivi della prescrizione, infatti, il diritto tanto più è destinato al sacrificio quanto più lungo e duraturo si rivela il vincolo affettivo".
Da ciò consegue, pertanto, che durante la convivenza resta sospeso il termine di prescrizione e inizia a decorrere solo dal momento della cessazione del rapporto, venendo valutata concretamente dal giudice sulla base degli elementi di fatto addotti.
Non è, poi, richiesta alcuna formalità come la registrazione anagrafica della convivenza, pertanto è possibile dimostrare l'effettiva sussistenza del legame, qualsiasi indizio, che può essere dalla coabitazione, alla condivisione delle spese .
In conclusione, tale decisione valorizza la sostanza del rapporto affettivo e patrimoniale tra conviventi di fatto che, pertanto, vengono equiparati ai coniugi, e adegua la disciplina della prescrizione alla realtà sociale contemporanea.
