La cooperazione giudiziaria penale nell’Unione Europea: il Mandato di Arresto Europeo, differenze e somiglianze con l’estradizione

29.11.2023

La realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, era un obiettivo dell'Unione Europea, sin dagli anni '70. Tuttavia, gli Stati membri iniziarono una discussione organica in materia solo a partire dagli anni '90, ove l'intento primario era la creazione di un ambito territoriale all'interno del quale i cittadini potessero circolare liberamente, con eliminazione delle frontiere tra gli Stati membri.

È indubbio che, da una parte, tale libertà abbia consentito un rapido sviluppo del mercato ed una rapida circolazione delle merci, tuttavia, dall'altra parte ciò ha agevolato il fenomeno della frammentazione delle attività criminose nei diversi Stati dell'Unione. In un certo senso, è come se alla libera circolazione delle persone sia corrisposta, altresì, "la libera circolazione delle attività criminali".

Di fronte al sempre più evidente carattere transazionale delle attività delittuose, gli Stati membri dell'Unione Europea si determinarono nel senso di contrastare efficacemente gli illeciti, rafforzando la Cooperazione giudiziaria in materia penale.

Uno sviluppo importante in materia è avvenuto in occasione del Consiglio Europeo tenutosi nella città di Tampere nel 1999, in tale sede, gli Stati membri riuniti posero le fondamenta che, tuttora, costituiscono la base della cooperazione internazionale comunitaria, affermando il principio del mutuo riconoscimento quale "fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione"[1].

Si prese coscienza che i classici strumenti di cooperazione applicati sino a quel momento - come l'estradizione o le rogatorie - erano lenti e non più adatti rispetto alle nuove caratteristiche dello Spazio Comune Europeo; si pensi, ad esempio, che la procedura di estradizione non garantisce una tempistica certa per il suo completamento e presenta un elevato margine di discrezionalità politica, caratteristiche che rallentano inevitabilmente i procedimenti giudiziari penali di natura transnazionale.

Per tali motivi, il Consiglio Europeo riteneva necessario superare la procedura formale di estradizione tra gli Stati membri, in favore di un procedimento accelerato e semplificato, che prevedesse un semplice trasferimento delle persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate definitivamente o verso cui dev'essere esercitata un'azione penale[2].

È bene specificare che l'estradizione non è stata abolita in toto, difatti, si affianca alla nuova disciplina comunitaria ed è il procedimento tuttora utilizzato dagli Stati membri per ottenere la consegna di soggetti da parte di Stati che non fanno parte dell'Unione Europea. Il Mandato d'Arresto Europeo, dal canto suo, ricalca molti aspetti della disciplina dell'estradizione e ne modifica altri.

Fatta tale doverosa premessa, si vedrà l'applicazione in concreto dei principi sin qui descritti, i quali vennero trasfusi nella Decisione quadro 2022/584/GAI che istituì il nuovo strumento di Cooperazione giudiziaria in materia penale da applicarsi tra gli Stati membri: come anticipato, il Mandato d'Arresto Europeo.

Secondo la Decisione istitutiva, il MAE consiste in un provvedimento giudiziario emesso da uno Stato membro, detto "emittente", finalizzato all'arresto o alla consegna, da parte di un altro Stato anche detto "Stato di esecuzione", di un soggetto ricercato che dev'essere sottoposto a una misura privativa della libertà personale o verso cui dev'essere esercitata un'azione penale[3].

La definizione in esame fa emergere ictu oculi la doppia natura del MAE, che in questo aspetto riprende in toto la doppia natura dell'estradizione, in quanto entrambi gli strumenti possono configurarsi come misure di tipo "processuale" o misure di tipo "esecutivo", a seconda del fine per il quale è richiesta la consegna.

Di estrema importanza, poi, per il buon esito della procedura è il rispetto di alcuni requisiti:

In primis, ex art. 2 della Decisione quadro 2022/584/GAI, il MAE può essere emesso in presenza di fatti, puniti dalle leggi dello Stato emittente, con una pena o altra misura privativa della libertà personale, che preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a 12 mesi oppure, nel caso in cui sia stata pronunciata condanna, debba essere eseguita una pena o una misura di sicurezza non inferiore a 4 mesi.

Inoltre, vi è la possibilità per lo Stato richiesto di subordinare l'accoglimento della richiesta del MAE al rispetto del principio della "doppia incriminazione", secondo il quale il fatto posto in essere dal soggetto ricercato dev'essere penalmente rilevante sia secondo le leggi dello Stato emittente e sia secondo quelle dello Stato di esecuzione. Tuttavia, ciò comporta inevitabilmente una dilatazione dei tempi della procedura, dal momento che lo Stato di esecuzione assoggetterebbe la richiesta ad un'ulteriore verifica di compatibilità con la propria normativa interna.

Ragion per cui l'Unione Europea pose l'obiettivo di eliminare, o quanto meno limitare, il principio della doppia incriminazione, e ciò rafforzando il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri.

Il principio del mutuo riconoscimento, infatti, permette che una decisione giudiziaria presa da uno Stato membro possa essere direttamente applicata dagli altri Stati membri. In tal modo non vi sarebbe alcuna necessità di subordinare l'accoglimento del MAE alla previa verifica di conformità con le normative interne degli Stati richiesti, inoltre, una piena applicazione del principio in esame consentirebbe di aggiungere un tassello importante all'ambizioso progetto di creazione di un unico spazio giuridico europeo.

In ogni caso, nella normativa che disciplina il MAE si trova una deroga al principio della doppia incriminazione, nello specifico, all'art. 2 comma 2.

La norma in parola identifica ben 32 fattispecie criminose (tra le quali terrorismo, tratta di essere umani ecc.) in presenza delle quali si può prescindere dal requisito della doppia incriminazione, qualora nello Stato di emissione il massimo della pena irrogabile per tali reati sia pari o superiore a tre anni. La ratio legis è evidente, in casi di commissione di reati di grave allarme sociale, è di necessaria importanza ottenere rapidamente la consegna dei colpevoli. L'art. 2 comma 2, pertanto, non lascia spazio alla discrezionalità dello Stato di esecuzione, essendo sufficiente solo un titolo di reato specifico ed il rispetto della cornice edittale, secondo le norme dello Stato emittente.

Si vedranno ora le principali differenze tra il MAE e l'estradizione, che rendono di fatto il primo strumento maggiormente adatto alle caratteristiche dell'Unione Europea.

Innanzitutto, la più importante differenza risiede nel fatto che la procedura del Mandato d'Arresto Europeo non prevede alcun vaglio da parte dell'autorità politica, al contrario della procedura di estradizione, ove la valutazione politica assume rilevanza fondamentale e può comportare il rigetto della richiesta, nel caso di esito negativo.

Tale aspetto rende la procedura di consegna europea molto più semplice rispetto all'estradizione, essendo totalmente rimessa alle autorità giudiziarie degli Stati membri coinvolti.

Oltre all'evidente semplificazione della procedura il MAE porta con sé anche caratteristiche di rapidità e certezza nei tempi di espletamento, dal momento che risulta necessario il rispetto di alcuni termini, infatti, la decisione definitiva dev'essere presa entro sessanta giorni dall'arresto del ricercato, che possono essere ulteriormente ridotti a dieci se il ricercato presta il proprio consenso alla consegna, entrambi i termini anzi detti possono essere prorogati per una sola volta di ulteriori trenta giorni, purché vi siano ragioni particolari che non permettano il loro rispetto.

Infine, secondo la normativa in esame, la consegna del ricercato non può, in ogni caso, avvenire più tardi di dieci giorni dalla decisione definitiva sull'esecuzione del MAE.

In conclusione, dunque, si è visto come il Mandato di Arresto Europeo sia stato concepito per essere uno strumento che meglio si adatti alle caratteristiche ed alle libertà tipiche dell'ambito territoriale dell'Unione Europea. Sebbene sia il MAE e sia l'estradizione offrano il medesimo risultato, quest'ultima non offre certezza sulle tempistiche di conclusione della procedura, al contrario il MAE è capace di coniugare perfettamente l'esigenza del rispetto dei diritti fondamentali della persona con quello della rapidità della decisione finale. Tanto osservato, si può, dunque, affermare come lo strumento del Mandato di Arresto Europeo sia più confacente ad un ambito territoriale strettamente interconnesso, quale è l'Unione Europea, dove l'assoluta libertà di movimento, per quanto di positivo porta con sé, potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio, nei casi della criminalità.

Dott. Domenico Ruperto


[1] Punto n. 33 delle conclusioni del Consiglio Europeo di Tampere.

[2] Punto n. 35 delle conclusioni del Consiglio Europeo di Tampere.

[3] Art. Decisione quadro 2022/584/GAI