Coppie dello stesso sesso: come funziona l’unione civile

21.07.2025

A cura di Dott.ssa Lisa Martini

Cosa sono davvero le unioni civili e quali diritti garantiscono alle coppie dello stesso sesso?

Dopo anni di attesa, la L. 20 maggio 2016, n. 76 (nota come "Legge Cirinnà") ha introdotto un istituto che riconosce tutele concrete e dignità giuridica alle relazioni tra persone dello stesso sesso.

In questo articolo vengono analizzati i requisiti per la costituzione dell'unione, i diritti e doveri delle parti, il regime patrimoniale e successorio, nonché le modalità di scioglimento. Si approfondiscono inoltre gli sviluppi giurisprudenziali più recenti, come la sentenza dell Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 35969/2023, che amplia le tutele anche alla convivenza precedente. 

Dopo anni di dibattiti e sollecitazioni da parte della giurisprudenza nazionale e internazionale, il legislatore italiano ha introdotto l'unione civile come specifica formazione sociale, garantendo una serie di diritti e doveri alle coppie dello stesso sesso. Difatti, dopo numerosi tentativi di legiferare non andati a buon fine, il Parlamento italiano ha approvato la Legge 20 maggio 2016, n. 76 (nota come "Legge Cirinnà"), recante la «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», entrata in vigore il 5 giugno 2016.

Prima dell'approvazione di tale normativa, la Corte costituzionale (sent. n. 138/2010) si era già attestata nel riconoscere che nella nozione di «formazione sociale» ex art. 2 Cost. dovesse essere ricompresa anche l'unione omosessuale, «intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri».

1. La costituzione dell'unione civile

La costituzione dell'unione civile segue una disciplina autonoma rispetto a quella prevista per il matrimonio. La legge, infatti, non richiama istituti come la promessa di matrimonio, le pubblicazioni, le opposizioni, né prevede una vera e propria celebrazione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. n. 76/2016, l'unione civile si costituisce tra due persone maggiorenni e dello stesso sesso mediante una dichiarazione resa di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni. La procedura è disciplinata nei dettagli dal D.lgs. n. 5/2017 e dai successivi decreti attuativi.

Per avviare l'unione, le parti devono presentare richiesta all'ufficio di stato civile di un Comune a loro scelta, indicando i propri dati anagrafici, la cittadinanza, la residenza e dichiarando l'assenza di impedimenti (tra i quali figurano: un vincolo matrimoniale o unione civile ancora in essere; l'interdizione per infermità mentale; rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti; una condanna per omicidio (consumato o tentato) del precedente coniuge o partner civile).

L'ufficiale di stato civile ha trenta giorni di tempo per verificare l'esattezza delle dichiarazioni ed eventualmente acquisire d'ufficio la documentazione necessaria. In assenza di impedimenti, le parti dovranno presentarsi – entro 180 giorni – per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva nel giorno da loro prescelto.

L'unione si perfeziona con la semplice manifestazione di volontà delle parti, evidenziando così la natura consensuale e negoziale dell'atto costitutivo.

2. Diritti e doveri delle parti

Il comma 11 dell'art. 1 della L. n. 76/2016, riprendendo in parte l'art. 143 c.c., stabilisce che con la costituzione dell'unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Tra questi rientrano l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale, nonché alla coabitazione.

Tuttavia, la legge non menziona esplicitamente l'obbligo di fedeltà, previsto invece per i coniugi dall'art. 143 c.c. Questa omissione ha suscitato dibattiti: alcuni ritengono che la fedeltà sia un valore implicito in ogni relazione affettiva, anche se non espressamente sancito dalla legge. Altri vedono in questa scelta legislativa un tentativo di distinguere l'unione civile dal matrimonio, evitando una completa sovrapposizione tra i due istituti

3. Regime patrimoniale e successorio

Quanto agli aspetti economici, ciascuna parte è tenuta a contribuire ai bisogni comuni in base alle proprie risorse e capacità, siano esse professionali o domestiche, superando ogni riferimento a ruoli prestabiliti. Inoltre, le parti concordano l'indirizzo della vita familiare e fissano insieme la residenza comune, con pari diritto di attuarne le scelte.

In assenza di una diversa scelta da parte delle parti, il regime patrimoniale dell'unione civile è quello della comunione dei beni, identico a quanto previsto per i coniugi nel matrimonio. Questo conferisce all'unione civile una chiara connotazione familiare.

Anche sotto il profilo successorio, l'equiparazione è piena: la parte superstite dell'unione civile gode degli stessi diritti del coniuge.

L'unione civile si scioglie per morte di una delle parti, per il cambiamento di sesso, per manifestazione di volontà di scioglierla delle parti manifestata anche disgiuntamente davanti all'ufficiale di stato civile ovvero per procedimento giudiziale avanti il tribunale che si conclude con l'emissione di una sentenza di scioglimento.

L'introduzione dell'unione civile - segnando un'evoluzione significativa nel diritto di famiglia italiano - ha, di fatto, colmato un vuoto normativo e ha offerto alle coppie dello stesso sesso uno strumento giuridico che riconosce diritti e doveri simili a quelli del matrimonio e una disciplina per quanto attiene le tutele patrimoniali, successorie e assistenziali,

Le più recenti pronunce della giurisprudenza, peraltro, hanno contribuito a chiarire e ampliare la portata applicativa dell'istituto. In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 35969/2023, hanno affermato che, nel determinare l'assegno in caso di scioglimento dell'unione civile, deve tenersi conto anche della convivenza di fatto precedente alla costituzione formale del vincolo.

Sebbene l'unione civile presenti ancora alcune differenze rispetto al matrimonio – soprattutto in ambito filiazione e adozione –, i futuri sviluppi normativi o giurisprudenziali potranno contribuire a raffinare ulteriormente l'assetto esistente, nel solco di una costante attenzione all'evoluzione sociale e alla tutela effettiva delle formazioni familiari riconosciute dall'ordinamento.

Biblografia:

Sesta M., Manuale di diritto di famiglia, CEDAM, Milano, 2023;

Corte Costituzionale, sentenza n. 138/2010;

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 27.12.2023, n. 35969.