Cos’è il diritto tavolare?

06.12.2022

Nel nostro ordinamento coesistono due sistemi di pubblicità immobiliare: il primo, applicato su tutto il territorio nazionale, è quello della trascrizione, disciplinato dal Codice Civile ed organizzato su base personale, sorretto dal principio dell'efficacia traslativa del consenso; il secondo, vigente soltanto nei territori nazionali che un tempo facevano parte dell'impero austro - ungarico (alcune zone del Trentino Alto Adige ed alcune zone delle province di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Vicenza e Brescia), è quello del Libro Fondiario, disciplinato da Leggi speciali e basato sul principio dell'efficacia reale dell'iscrizione.

Il diritto tavolare è quella particolare branca del diritto che si occupa di disciplinare quest'ultimo sistema, definito anche sistema tavolare, il quale fonda le sue radici nella legge tavolare austriaca, recepita nel territorio Italiano a norma del R.D. 29 marzo 1929 n. 499.

Contrariamente a quanto avviene nel sistema della trascrizione, al centro del sistema tavolare vi è la res, cioè il bene immobile oggetto del diritto reale e non la persona che ne è titolare. In tal modo la condizione giuridica dell'immobile e le sue vicende circolatorie appaiono da subito chiare all'utente.

Oltre a fornire un immediato quadro della situazione dell'immobile, il sistema tavolare è sorretto da tre principi fondamentali che gli garantiscono una peculiare solidità ed efficacia: il principio dell'iscrizione, il principio di legalità e il principio della pubblica fede.

In deroga al principio consensualistico ex art. 1376 c.c., il principio dell'iscrizione prevede che il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili si acquistino, inter vivos, esclusivamente mediante iscrizione nel Libro Fondiario. L'intavolazione assume quindi valore costitutivo del diritto.

Secondo il principio di legalità nessuna iscrizione nel Libro Fondiario può essere fatta senza il consenso del Giudice Tavolare. 

Ciò assicura un previo controllo formale e sostanziale sugli atti posti alla base dell'iscrizione.

Il terzo principio, quello della pubblica fede, fa sì che i diritti risultanti dal Libro Fondiario siano particolarmente garantiti. 

Esso prevede infatti che l'iscrizione valga quale titolo in favore dei terzi che vi facciano affidamento, così che quanto non iscritto nel Libro Fondiario sarà inefficace contro i terzi di buona fede (funzione negativa), mentre quanto iscritto verrà tutelato contro chiunque in favore dei terzi di buona fede (funzione negativa).

Gli uffici tavolari dislocati sul territorio consentono agli utenti la libera consultazione dei Libri Fondiari e la possibilità, pertanto, di chiarirsi meglio le idee in merito al funzionamento di questa particolare e poco conosciuta forma di pubblicità immobiliare.

Dott.ssa Desirè Perrella