Cos’è la caparra richiesta all’atto della sottoscrizione di un contratto?

29.12.2022

Può accadere che all'atto della conclusione di un contratto, una parte versi all'altra una certa somma di denaro o talvolta una certa quantità di cose fungibili, in forza di una clausola inserita nel regolamento contrattuale che prevede, appunto, la consegna della c.d. caparra.

La caparra è un patto accessorio e collegato all'accordo principale con la conseguenza che l'invalidità di quest'ultimo travolge anche la caparra, mentre l'invalidità della caparra non inficia quella del contratto principale.

Si tratta, inoltre, di un accordo bilaterale reale e ad effetti reali in quanto si perfeziona nel momento in cui avviene la consegna del bene o della somma di denaro trasferendone contestualmente la proprietà in capo al ricevente.

Esistono due tipo di caparra: in relazione allo scopo perseguito si distingue infatti tra caparra confirmatoria, il cui scopo è garantire l'adempimento di una prestazione dedotta nel contratto predeterminando convenzionalmente il danno in caso di inadempimento, e caparra penitenziale preordinata invece a garantire un corrispettivo per l'esercizio del recesso.

La caparra confirmatoria prevede che una parte versi all'altra una somma di denaro o consegni una certa quantità di cose fungibili, generalmente al momento della sottoscrizione del contratto (anche se le parti possono differire la consegna ad un momento successivo purchè precedente alla scadenza dell'obbligazione cui si riferiscono), a conferma della serietà del proprio impegno

Si pensi ad esempio al versamento di una percentuale del prezzo di una camera d'albergo richiesta per garantire l'albergatore dal pregiudizio derivante dall'eventuale ripensamento dell'ospite.

Una precisazione importante: la caparra confirmatoria non deve essere confusa con l'acconto che invece non assolve ad una funzione di garanzia ma di parziale adempimento della prestazione dovuta quale anticipo sul prezzo. Nel dubbio sulla qualificazione della consegna della somma, la stessa si intende versata a titolo di acconto.

L'istituto in questione è disciplinato dall'art. 1385 c.c. che introduce un particolare meccanismo di tutela e di scioglimento del rapporto contrattuale a fronte dell'inadempimento di una delle parti, alternativo rispetto alle ordinarie azioni di adempimento o di risoluzione e risarcimento del danno.

In caso di inadempimento della parte che ha ricevuto la caparra, in alternativa ai rimedi ordinari, l'altra può recedere dal contratto pretendendo dal contraente inadempiente il pagamento del doppio della somma versata. In questo caso la parte che recede non deve essere a sua volta inadempiente.

In caso di inadempimento della parte che ha versato la caparra, l'altro contraente può recedere dal contratto trattenendo quanto ricevuto. Laddove invece optasse per i rimedi ordinari chiedendo l'adempimento o la risoluzione con risarcimento, sarà tenuta a restituire quanto ricevuto poiché la caparra viene svuotata della propria funzione di predeterminazione del danno derivante dall'inadempimento.

La scelta giudiziale tra i rimedi alternativi nella disponibilità della parte adempiente (recesso, adempimento, risoluzione) è irrevocabile: una volta formulata in giudizio la scelta le altre soluzioni sono precluse (Cass. Sezioni Unite n.553/2009).

A tal riguardo si segnala un diverso orientamento giurisprudenziale ai sensi del quale la parte che ha provocato la risoluzione del contratto, può in un secondo momento rinunciare all'effetto risolutorio già verificatosi (Cass. sent. 24 novembre 2010, n. 23824).

È bene precisare che in caso di regolare adempimento da parte del soggetto che ha prestato la caparra, la stessa viene imputata alla prestazione dovuta.

Concludiamo con brevi cenni sulla caparra penitenziale. Si tratta di un patto inserito nel regolamento contrattuale in forza del quale una parte anticipa all'altra una somma di denaro quale corrispettivo in caso di esercizio del diritto di recesso dal contratto. L'istituto, disciplinato dall'art. 1386 c.c., rappresenta dunque il "prezzo" per l'esercizio di una facoltà, di un diritto potestativo, attribuito ad una delle parti.

Nel caso in cui chi ha versato la caparra penitenziale esercitasse il recesso, questa perderà l'intera somma che sarà trattenuta definitivamente dall'altra parte. Al contrario, se ad esercitare il recesso è la parte che l'aveva ricevuta, questi dovrà restituire all'altra parte il doppio del valore che ha ricevuto.

Ai fini della qualificazione della consegna della caparra è dunque fondamentale è dunque ricostruire la volontà delle parti, ma, laddove dovessero sussistere dubbi sulla natura della caparra, il suo accertamento potrà esser rimesso al giudice di merito il quale dovrà ritenerla confirmatoria nel caso di silenzio delle parti sul punto o in caso di formulazione non univoca.

Avv. Chiara Migliorini