Cos’è la giustizia amministrativa e come è organizzata?

07.06.2022

L'art. 103 Cost. stabilisce che nei confronti della pubblica amministrazione la giurisdizione appartiene al Consiglio di Stato e agli organi di giustizia amministrativa.

Tecnicamente per "giustizia amministrativa" si intende quell'insieme di strumenti e rimedi che qualsiasi soggetto può azionare per ottenere tutela nei confronti dell'amministrazione quando esercita un potere in posizione di supremazia e ritiene che tale potere non sia stato esercitato correttamente e al di fuori dei limiti consentiti dalla legge.

Gli organi di giustizia amministrativa sono terzi e imparziali rispetto all'amministrazione e in questo differiscono sia dal controllo politico che viene esercitato sul potere esecutivo, sia dai controlli amministrativi interni di tipo gerarchico.

È un sistema articolato in due gradi di giudizio, il primo dei quali avviene davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), che normalmente ha sede nei capoluoghi di provincia; mentre il secondo grado si incardina avanti al Consiglio di Stato, che ha sede a Roma. Una particolarità è rappresentata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana, che è un organo formato in parte da membri del Consiglio di Stato e in parte da membri designati dalla Regione Sicilia, creato per ampliare l'autonomia della Regione Sicilia, costituisce la sede del grado di appello per tutta la Regione.

Il Consiglio di Stato può riunirsi anche nella cd. "Adunanza Plenaria", cui vengono devolute le cause nelle quali si sono avuti contrasti giurisprudenziali ed è pertanto necessario formulare un principio di diritto, tendenzialmente vincolante per le sezioni semplici del Consiglio di Stato, al fine di garantire stabilità alle decisioni e certezza del diritto amministrativo, nel rispetto del canone costituzionale che colloca il Consiglio di Stato al vertice della tutela della giustizia nei rapporti con l'amministrazione pubblica.

Dott.ssa Camilla Ragazzi