Cosa si intende per lavoro di pubblica utilità?

12.01.2023

Il lavoro di pubblica utilità è una pena dotata di una funzione essenzialmente rieducativa, consistente nella prestazione di un'attività lavorativa svolta a beneficio della comunità (per esempio assistenza ai malati, protezione civile...) e rappresentante lo strumento adeguato, da un lato, a ridurre il ricorso alla pena carceraria e, dall'altro, a offrire ai trasgressori la concreta possibilità di responsabilizzarsi e risocializzarsi, in ossequio alla funzione rieducativa della pena (art. 27, comma 3 Cost.).

La richiesta riguardante la sua applicazione dipende dalla volontà dell'imputato e viene dunque ad assumere, rispetto ad essa, il significato di sintomo di una autentica disponibilità e volontà di risocializzazione del soggetto.

Il suo utilizzo è previsto dall'art. 20-ter dell'Ordinamento Penitenziario (L. 26 luglio 1975, n. 354) così come modificato dal d.lgs. n. 124/2018, il quale, al comma 1, dispone che "i detenuti e gli internati possono chiedere di essere ammessi a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilità, tenendo conto anche delle specifiche professionalità e attitudini lavorative"[1].

L'attività da svolgersi viene resa a favore di amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, comunità montane, unioni di comuni, aziende sanitarie locali, enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

Il dato personalizzante è costituito dalla considerazione delle specifiche professionalità e attitudini lavorative del soggetto, escludendo il pregiudizio per le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato.

"La categoria degli LPU (lavoratori coinvolti in progetti di pubblica utilità) rientra, come species, nel genus LSU (lavoratori socialmente utili). Di conseguenza, deve riconoscersi anche ai lavori di pubblica utilità il diritto all'accreditamento dei contributi figurativi[2], ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento, seppure l'art. 8 comma 19 del D.lgs. 468/97 menzioni in maniera espressa solo i lavoratori socialmente utili"[3].

Dott.ssa Federica Bontempi


[1] "Si tratta d'una anticipazione - a richiesta dell'imputato - del trattamento sanzionatorio rapportabile all'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 ord. penit., cioè ad una misura alternativa alla detenzione, pur mancando un pieno accertamento della responsabilità" (GIORGIO SPANGHER, LA FUNZIONE RIEDUCATIVA DEL PROCESSO The Rehabilitative Function of Trial).

[2] I contributi figurativi sono contributi previdenziali accreditati al lavoratore ai fini pensionistici, senza oneri per il lavoratore stesso.

Sono contributi effettivamente conteggiati per il calcolo della pensione ma che non comportano un effettivo versamento in denaro.

[3] Tribunale Palmi, 09/09/2020, n.467. Si rimanda anche a Cassazione civile sez. lav., 25/02/2022, n.6346.