A cura di Avv. Sara Spanò
È una situazione in presenza della
quale sorge a carico di taluno l'obbligo di agire (il cosiddetto obbligo di
garanzia).
Dottrina e giurisprudenza hanno individuato, a proposito dell'art. 40 comma
2, cod. pen., il concetto di posizione di garanzia, la quale si presenta in due
diverse tipologie:
- posizione di controllo: è connessa al dominio che taluno esercita su un oggetto o su un'attività
dalla quale derivano pericoli per gli interessi di terzi (esempi: il titolare
di un'impresa che svolga attività pericolose; il possessore di un'arma da
fuoco);
- posizione di protezione: è connessa ad un legame giuridico in virtù del quale taluno è tenuto a
proteggere beni giuridici di un altro soggetto che sia totalmente o
parzialmente incapace di provvedervi autonomamente (esempio: obblighi
protettivi dei genitori sui figli, del tutore sull'interdetto).
Un
problema di rilievo è stabilire chi, nelle organizzazioni
complesse , sia il titolare, (come ad esempio una grande azienda,
organizzata in forma articolata).
Normalmente
si ritiene che la posizione di garanzia spetti in questo caso ai soggetti posti
in posizione apicale. Capita, piuttosto
spesso, che tali soggetti deleghino funzioni ai loro sottoposti.
La delega produce
effetti solo se:
- è effettiva: il delegato deve ricevere i poteri e i mezzi necessari per esercitare le
funzioni delegate e possedere i requisiti tecnici richiesti da tali funzioni;
- è certa: la delega deve essere conferita in forma scritta, deve essere conosciuta
dal delegato, deve essere impartita nel rispetto delle regole proprie
dell'organizzazione complessa;
- il delegante ha assolto ai suoi doveri
non delegabili derivanti dalla posizione apicale.