Cosa significa “essere assolti ex art. 131 bis”?
L'art. 131 bis, introdotto con il D. Lgs. 16 marzo 2015 n. 28, dispone che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a 2 anni (limite edittale recentemente modificato dalla Riforma Cartabia, che prevedeva la pena non superiore nel massimo a 5 anni), ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa sia di particolare tenuità e il comportamento risulti non abituale.
La norma presuppone, pertanto, l'esistenza di un'offesa particolarmente lieve tanto che precisa espressamente che la stessa non possa considerarsi tale se l'autore abbia agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o abbia adoperato sevizie o, ancora, abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa. Il giudice dovrà pertanto fare riferimento ai parametri contemplati dall'art. 133 del c.p. come la natura, i mezzi, il tempo e il luogo e ogni altra modalità dell'azione, l'esiguità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato e l'intensità del dolo o il grado della colpa.
Si richiede inoltre che il comportamento non sia abituale: non è tale quello dell'autore dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
L'istituto in esame muove dall'ovvia premessa che l'irrilevanza del fatto sia un istituto diverso dall'inoffensività del fatto: quest'ultimo, infatti, attiene alla totale mancanza di offensività di un comportamento, privo di un suo elemento costitutivo.
La tenuità del fatto, invece, presuppone un fatto tipico, antigiuridico e colpevole ma considerato non punibile secondo i principi generali di proporzione ed economia processuale, in ottica di alleggerimento del carico giudiziario.