
Le criptovalute alla luce della dottrina e della giurisprudenza
A cura di Dott.ssa Michela Falcone
Le criptovalute non sono danaro, ma possono fungere da monete private.
A livello europeo e a livello nazionale, si ammette pacificamente la criptovaluta come mezzo di scambio e non come mezzo di pagamento, per cui è collocata al di fuori dai circuiti governati dalle banche centrali.
L'opinione più diffusa in dottrina ritiene che le criptovalute rientrino nell'ampio novero dei token crittografici, strumenti sostitutivi della moneta avente corso legale nell'adempimento delle obbligazioni.
Nella sostanza sono monete pattizie che rientrano, a rigor di logica, nell'ambito dei conferimenti di beni in natura.
La disciplina dei conferimenti, che sono apporti di beni o servizi suscettibili di valutazione economica e funzionali all'esercizio dell'attività societaria, varia a seconda dei diversi tipi societari.
La dottrina ritiene ammissibile, in via generale, il conferimento di criptovalute, però evidenzia la necessità di valutare il caso concreto, a seconda delle caratteristiche delle stesse e del modello societario di riferimento.
Il problema nasce dalle pronunce del Tribunale di Brescia e della Corte d'Appello di Brescia che, seppure sulla base di considerazioni argomentative diverse, hanno escluso la possibilità di un conferimento societario di criptovalute.
Secondo il Tribunale di Brescia le criptovalute possono costituire oggetto di conferimento societario, però nel caso di specie, OneCoin, non vi era corrispondenza rispetto ai requisiti propri dei beni conferibili.
Di diverso avviso la Corte d'Appello di Brescia che ha escluso del tutto il conferimento di criptovalute in ambito societario, dal momento che le stesse sono caratterizzate da volatilità e dall'assenza di sedi di scambio.
Come prima evidenziato, in dottrina l'orientamento seguito è diverso da quello della giurisprudenza.
In linea generale, secondo autorevole dottrina, si deve ammettere un conferimento di cripto valute in ambito societario, attraverso un percorso che parta dall'inquadramento delle criptovalute da un punto di vista giuridico, dalla possibilità di attribuire alle stesse un valore economico effettivo e dalla necessità di capire quale disciplina societaria applicare.
Tra l'altro, nel 2015 e nel 2019 vi sono stati due casi in cui hanno avuto luogo conferimenti di cripto valute in sede di costituzione di società di capitali o di aumento del capitale sociale.
Nel 2015 con la ORACLIZE s.r.l. vi è stato il primo conferimento di bitcoin e nel 2019 vi è stato il primo conferimento "multi-crypto-currency".
Allo stato attuale, in un contesto in continua evoluzione e sempre più caratterizzato dall'uso di queste monete di nuovo conio, appare necessario l'intervento chiarificatore del legislatore per conciliare le voci dissonanti di dottrina e giurisprudenza.
