Criptovalute e cyber-riciclaggio: l'arma segreta della criminalità organizzata

08.06.2022

Una criptovaluta è un tipo di moneta digitale creata attraverso un sistema di codici.

Le criptovalute funzionano in modo autonomo, al di fuori dei tradizionali sistemi bancari e governativi e sono molto diverse dalle monete fiat tradizionali, ciononostante, è possibile acquistarle e venderle come qualsiasi altro bene. È inoltre possibile negoziare sui movimenti di prezzo di varie criptovalute attraverso i CFD.

Le criptovalute vengono anche chiamate valute digitali, valute alternative o valute virtuali. Inizialmente, sono state create con lo scopo di fornire un metodo di pagamento alternativo per le transazioni online. Tuttavia, non sono ancora molti i business e i consumatori che le utilizzano, e comunque sono attualmente troppo volatili per essere considerate dei metodi di pagamento idonei. In quanto moneta decentralizzata, la criptovaluta è stata sviluppata per essere slegata da qualsiasi supervisione o influenza governativa; l'economia delle criptovalute viene invece controllata da un protocollo internet peer-to-peer. Le unità individuali che formano una criptovaluta sono stringhe di dati crittografati che sono stati codificati per rappresentare un'unità

Ad esempio, il bitcoin è considerato la prima criptovaluta decentralizzata. Come tutte le criptovalute, è controllato attraverso un database di transazioni blockchain, che funziona come registro pubblico distribuito

L' aspetto più importante delle criptovalute è che consentono di avere il pieno controllo delle proprie risorse.

Le valute virtuali, difatti, sono espressione di quella digitalizzazione economica vantaggiosa in termini di riduzione di costi, concorrenza ed accessibilità, ma sfruttabile anche per finalità illecite.

Proprio perché a vocazione transnazionale, esse sono, infatti, di comune uso nel cyberspace e specialmente nel dark web, dove possono essere impiegate per le "più disparate attività e transazioni illecite."

In questo modo viene accentuata quella connotazione finanziaria che sarebbe già di per sé insita nella possibilità di guadagni derivanti dalle oscillazione del tasso di conversione in moneta reale, nonché dalla loro promozione come veri e propri investimenti a rischio, a cui è associata la promessa di un rendimento finanziario.

Il giurista e, particolarmente, il penalista devono farsi guidare dalla consapevolezza che non può esistere- né de iure condendo né de iure condito- una sola ed univoca nozione di riferimento per l'inquadramento giuridico delle valute virtuali e che il relativo inquadramento va operato guardando allo specificità del contenuto sostanziale dipendente dal protocollo informatico di riferimento, a cui l'acquirente contrattualmente aderisce

Sul piano giurisprudenziale, due sono state le definizioni a valenza penale delle valute virtuali: si tratta della loro considerazione quale "utilità" dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio, ovvero quale prodotto finanziario del delitto di abusivismo nell'intermediazione mobiliare.

Rispetto alla prima ipotesi, dipende, oltre che dalla portata inclusiva dell'utilità tale da abbracciare "qualsiasi entità economicamente apprezzabile, materiale o immateriale", anche dalla natura cibernetica di queste reati, a cui è certamente riconducibile il c.d. cyber-laun- dering.

Le condotte punite sono realizzabili anche in modalità digitale purchè connotate in funzione selettiva da "l'idoneità ad "ostacolare" l'identificazione della provenienza, sia oggettiva, che soggettiva, di valori ed "utilità", senza che occorra un'assoluta impossibilità.

È stato, in particolare, affermato che costituisca trasferimento in attività finanziaria, ai sensi dell'art. 648 ter c.p., con "serio ostacolo alla identificazione del ricorrente come beneficiario finale delle transazioni", quello effettuato in favore di "società estere che si interponevano nell'acquisto di criptovalute ed effettuate anche a mezzo di prestanome

Milioni di transazioni avvengono quotidianamente su Internet e le organizzazioni criminali da più di due decenni ne approfittano per riciclare fondi acquisiti illegalmente tramite transazioni online segrete e anonime.

Molte delle nuove caratteristiche di internet si prestano ai bisogni dei criminali che operano a livello internazionale in particolare: l'anonimato delle varie parti della transazione, le rapidità dei collegamenti in rete, la connessione, se pure virtuale, fra gli individui attivi nell'operazione, che gli dà modo di trovarsi in punti opposti del pianeta.

A differenza dei metodi "tradizionali" di riciclaggio di denaro, che si basano sul sistema bancario, il cybericiclaggio dipende dall'uso di vari tipi di transazioni e fornitori di servizi finanziari, che vanno dai bonifici bancari, al deposito/prelievo di contante fino a alle transazioni di moneta elettronica e cripto-valuta.

Il cybericiclaggio è oggi una minaccia gravissima per la sicurezza delle transazioni monetarie telematiche se si considera il fatto che esse sono sempre più difficili da individuare in internet, a causa della frammentazione degli scambi e della molteplicità degli itinerari percorsi dal denaro veicolato.

L' offerta delle criptovalute reclamizzata come proposta d'investimento da parte di soggetti professionali e a potenzialità diffusiva indeterminata, per il canale digitale impiegato, evidenzia effettivamente- data anche la sua comparsa abbastanza "recente"- quelle esigenze rafforzate di tutela, che giustificano la sottoposizione al previo controllo dell'Autorità di settore della completezza e veridicità delle informazioni che devono accompagnare la proposta d'investimento.

La condivisibile protezione di interessi di rango costituzionale, come è la tutela del risparmio, giustifica la "strumentalità" della tutela penale in una prospettiva soprattutto diacronica, di evoluzione continua della complessità anche digitale degli investimenti di base, purchè se ne conservi l'identità specifica di rimprovero di colpevolezza, normativamente pregnante ed effettivamente accertabile.

Avv. Francesca Polimeni