Nuovo codice della crisi d’impresa: incameramento delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

17.09.2022

ll Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza aggiornato con le modifiche apportate dal D.lgs. 17 giugno 2022 n. 83 è entrato in vigore il 15 luglio 2022 ed ha sostituito i Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio che avevamo imparato a conoscere ed ad instaurare con l'entrata in vigore della Legge 27 gennaio 2012 n. 3-

Le procedure di composizione della Crisi da Sovraindebitamento, trovano ora la loro disciplina nel Capo II dall' art. 65 all'art. 83 e nel Capo IX dall'art 268 all'art. 277 cui segue l'Esdebitazione disciplinata nella liquidazione giudiziale (ex fallimento) e nella Liquidazione controllata (ex Liquidazione del Patrimonio) nel Capo X dall'art. 278 all'art. 283.

La disposizione dell'art. 65 definisce quindi l'ambito di applicazione delle prime due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ossia del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, del Concordato minore, l'art. 268 definisce invece i requisiti per richiedere la Liquidazione Controllata.

Tutte le suddette procedure sono riservate ai debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). dello stesso Codice della Crisi d'Impresa: saranno ammessi ad accedervi, pertanto, i consumatori e tutti i soggetti, compresi gli imprenditori agricoli, che, pur svolgendo attività imprenditoriale, non sono soggetti alle procedure "maggiori" di regolazione della crisi, ossia i piani attestati ed accordi di ristrutturazione, il concordato preventivo, la liquidazione giudiziale e la liquidazione coatta amministrativa nei casi in cui può essere disposta-

Tuttavia le maggiori novità sono state apportate alla Procedura di Liquidazione del Patrimonio prevista all'artt. 14 ter e seguenti della Legge n. 3/2012 che oggi ritroviamo prevista e disciplinata negli artt. 268 e ss. del CCII denominata -come detto- Liquidazione Controllata.

Innanzitutto vediamo che oggi legittimati al deposito della domanda di Liquidazione Controllata sono tanto il debitore quanto i creditori, con la precisazione, però, che il debitore deve trovarsi in stato di sovraindebitamento (termine che abbraccia sia lo stato di crisi che quello di insolvenza), mentre i creditori possono incardinare la procedura solo in caso di insolvenza del debitore ed in caso in cui l'ammontare complessivo dei debiti scaduti risultanti dall'istruttoria sia superiore ad Euro 50.000.

Quando l'accesso alla procedura è richiesto dai creditori, il debitore può respingerlo se l'OCC attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori stessi, neppure attivandosi giudizialmente e può chiedere di poter accedere ad un'altra procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al capo II del titolo IV ossia la ristrutturazione dei debiti od il concordato minore.

Altra differenza si evidenzia nel fatto che con riguardo al contenuto della relazione dell'OCC, -un tempo definita particolareggiata-, non è più analiticamente indicato, come lo era nell'art. 14 ter -comma 3- della Legge n. 3/2012, l'accertamento del requisito della meritevolezza, essendo prevista la sola verifica della completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. In altre parole, il Gestore è tenuto ad illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; ma sparisce l'esigenza di illustrare le cause del sovraindebitamento, la diligenza nell'assumere le obbligazioni e le ragioni che hanno impedito l'adempimento così come ogni riferimento agli atti di frode compiuti nel passato.

Infine, nella nuova formulazione va evidenziata la rilevanza dell'esdebitazione, l'istituto attraverso il quale -lo ricordiamo- il debitore liquidato giudizialmente (il fallito della vecchia procedura) od il sovraindebitato (soggetto alla liquidazione controllata), ricorrendo determinate condizioni, viene liberato dall'obbligo di adempimento delle prestazioni ancora dovute ai creditori rimasti insoddisfatti dalle procedure concorsuali.

Proprio, l'aver configurato nella Liquidazione controllata (nel Codice aggiornato con il D.lgs. 17 giugno 2022 n. 83), l'esdebitazione come "un'appendice" di questa procedura, fa si che la vera novità del Codice in materia di sovraindebitamento sia proprio rappresentata dalla Liquidazione Controllata, la cui utilizzazione si prevede e ci si augura abbastanza massiccia una volta che gli operatori della crisi da sovraindebitamento si renderanno conto delle enormi possibilità che essa concede.

Avv. Tiziana Miani Calabrese