Le procedure concorsuali in breve

08.10.2025

A cura di Avv. Laura Giusti

La crisi economica dell'impresa coinvolge una pluralità di interessi, ossia, da un lato, l'esigenza di tutelare i creditori, e, dall'altro, quella di salvaguardare i livelli occupazionali. In situazioni simili, le azioni esecutive individuali sui beni del debitore si dimostrano del tutto inefficaci.

La crisi economica dell'impresa e l'incapacità dell'imprenditore commerciale non piccolo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni è gestita dal Legislatore attraverso le procedure concorsuali. Tutte le procedure sono caratterizzate da concorsualità e universalità.

In particolare, sono procedure concorsuali in quanto riguardano tutti i creditori, che concorrono sul patrimonio del debitore. Sono, inoltre, procedure universali perché hanno ad oggetto l'intero patrimonio dell'imprenditore. Tali procedure perseguono una finalità liquidatoria dell'impresa e satisfattoria dei creditori; talvolta, soprattutto per le imprese di rilevanti dimensioni, alla finalità di assicurare la par condicio creditorum si aggiunge e si sovrappone quella di salvaguardare il patrimonio produttivo dell'impresa e di consentirne la prosecuzione.

Le procedure concorsuali giudiziarie sono regolate dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (ex Legge Fallimentare), mentre quelle amministrative dal D. Lgs. 270/99. Il Codice si propone di riformare in modo organico ed unitario la materia delle procedure concorsuali e della crisi da sovraindebitamento, di semplificare il sistema normativo e di soddisfare l'esigenza di certezza del diritto e migliorare l'efficienza del sistema economico in modo da renderlo più competitivo.

I presupposti soggettivi per accedere a tali procedure sono essere consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola e che operi quale persona fisica, giuridica, ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica (sono esclusi lo Stato e gli enti pubblici).

I presupposti oggettivi sono lo stato di crisi, lo stato di insolvenza (ossia lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), il sovraindebitamento.

Il Tribunale a cui rivolgersi per l'applicazione delle procedure concorsuali è il Tribunale delle Imprese.