Il danno non patrimoniale è risarcibile?

19.03.2026

A cura di Avv. Aurora Di Pietro

Il danno non patrimoniale si configura come un pregiudizio di natura non economica derivante dalla lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente riconosciuto.

Tuttavia, tale danno immateriale non può ritenersi sussistente in re ipsa: la mera allegazione dell'asserita lesione non è sufficiente per ottenere il risarcimento, ma il danneggiato deve fornire prova, ai sensi dell'art. 2059 c.c., dell'effettivo pregiudizio o della lesione giuridicamente apprezzabile.

Per determinare il risarcimento il Giudice è chiamato a svolgere un giudizio di bilanciamento fondato sul criterio della "coscienza sociale", valutato con riferimento al particolare contesto storico: il pregiudizio subito dal singolo supera la normale soglia di tollerabilità?

Qualora i pregiudizi risultino connotati da futilità, questi devono essere sopportati dai consociati in virtù del dovere di tolleranza che la convivenza impone, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione.

Ove, invece, il Giudice ritenga il danno rilevante e dunque risarcibile, la liquidazione -in assenza di criteri specifici previsti dal legislatore- deve essere effettuata in via equitativa ex art. 1226 c.c. e deve risultare "adeguatamente personalizzata" al danneggiato.

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