Responsabilità, danno e risarcimento per infortunio dell’alunno durante l’orario scolastico

20.03.2023

Gli articoli 2043 e ss del Codice Civile disciplinano la responsabilità da fatto illecito, nota anche come responsabilità extra contrattuale al cui fondamento è posto il principio del neminem leadere originato dal diritto romano, che si contrappone a quella contrattuale.

Elementi caratterizzanti tale responsabilità sono:

  • Il fatto illecito, inteso come qualsiasi condotta umana e antigiuridica che provoca un danno;
  • Il danno ingiusto;
  • Il nesso di causalità ovvero il legame tra l'evento lesivo ed il danno/conseguenza;
  • L'elemento soggettivo costituito dal dolo o dalla colpa;
  • Il risarcimento del danno (patrimoniale o non patrimoniale).

Orbene, le responsabilità disciplinate dagli artt. 2047 e ss del codice civile, costituiscono modelli speciali di responsabilità, autonomi rispetto al modello previsto dall'art. 2043 c.c.

Per queste fattispecie, la responsabilità appare diversificata in quanto opera una presunzione di colpa in capo al danneggiante, che è possibile superare solo fornendo prova liberatoria.

Tra tali fattispecie, l'art. 2048 c.c. disciplina la responsabilità dei genitori e degli insegnanti e recita che "Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto."

Soffermiamoci sul II comma della disposizione ovvero sulla responsabilità dei maestri e dei precettori che rispondono del danno cagionato dal fatto illecito degli allievi, durante il tempo in cui erano sotto la loro vigilanza presupponendo, ovviamente la capacità di intendere e di volere del minore soggetto alla vigilanza.

Sappiamo che il danno da risarcire consiste in "danno patrimoniale" quando si verifica una diminuzione del patrimonio del danneggiato ed in cosiddetti "danni morali" che attengono a sofferenze patite, danni alla vita di relazione ecc., l'ammontare viene stabilito dal Giudice.

La prima e fondamentale norma giuridica da cui deriva la responsabilità degli insegnanti è l'art. 28 della Costituzione:

"I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici".

Si evince, quindi, che il danneggiato chiamerà in causa tanto il responsabile che la stessa Amministrazione pubblica.

Tale responsabilità sembrerebbe essere una presunzione relativa che ammette la prova liberatoria solo per "non aver potuto impedire il fatto"… tuttavia la responsabilità dei maestri è limitata ai fatti commessi durante il periodo di tempo in cui l'allievo era affidato alla loro vigilanza, configurandola dunque, come una responsabilità per fatto altrui stante che dovranno risarcire un danno che non hanno causato ma che, al contempo, è una responsabilità per fatto proprio per la condotta omissiva in violazione del dovere di vigilanza.

Presupposto fondamentale di tale responsabilità è che il fatto illecito del minore che si sia verificato nel tempo in cui era sotto la vigilanza dell'insegnante. Sono inoltre irrilevanti le dinamiche che hanno condotto alla realizzazione del sinistro visto che spetta all'istituto scolastico sorvegliare e tutelare la incolumità dei propri allievi, all'interno della sua struttura e durante il tempo della lezione.

In relazione alle attività sportive, la responsabilità dell'insegnante è configurabile:

  • per violazione del dovere di sorveglianza e di addestramento;
  • se agli allievi hanno svolto attività violente con il consenso dell'insegnante;
  • se il danno è stato determinato dall'uso di attrezzature inidonee o intrinsecamente pericolose o tali da implicare un margine di rischio di incidenti superiore che poteva essere previsto.

E per quanto riguarda l'onere della prova, lo studente deve dimostrare di essersi fatto male a causa di un comportamento illecito di un altro studente o la scuola deve provare di non aver potuto evitare il fatto pur avendo predisposto le necessarie cautele. E, dunque, che deve fare l'insegnante? Deve dimostrare, per prima cosa, di essere stato materialmente presente tra gli alunni ed, in secondo luogo, di aver utilizzato tutti gli accorgimenti, previsti da una normale diligenza, per evitare eventuali incidenti.

Sul tema dell'infortunio nell'ora di educazione fisica si sono espressi più volte gli Ermellini enunciando una serie di principi.

In base alla norma in esame, l'insegnante è responsabile di tutti i danni occorsi agli alunni minorenni per tutto il tempo in cui essi sono sotto la sua vigilanza. Quindi, è chiaro che, durante l'ora di educazione fisica, il responsabile è il prof di tale materia.

L'insegnante dovrà dare la prova di aver fatto quanto nel suo potere per evitare l'infortunio, di aver cioè esercitato la vigilanza e la protezione del minore, mediante l'adozione di tutte le misure necessarie ed adeguate in relazione all'età ed al grado di maturazione dei giovani e processualmente parlando, ai genitori dell'alunno spetta solo dimostrare il danno patito in conseguenza dell'ora di educazione fisica, presumendo, invero, in automatico la responsabilità dell'insegnante, scuola e Ministero salvo la prova di avere correttamente adempiuto agli obblighi di vigilanza e controllo sugli alunni durante il tempo di affidamento degli stessi all'istituto.

Ebbene, è opportuno fare una distinzione tra le cd. autolesioni e le lesioni provocate dai compagni. Nel primo caso, è l'alunno che si fa male da solo, mentre nel secondo è l'intervento di un altro alunno che determina l'infortunio.

Nel caso di autolesioni durante un esercizio di educazione fisica non vi è responsabilità se non sussiste alcuna omissione di sorveglianza da parte dell'insegnante e sempre che l'esercizio ginnico si sia svolto in maniera del tutto normale dovendo risultare che l'insegnante fosse attento e posizionato in modo da seguire lo svolgimento dell'esercizio da parte degli alunni; infatti, come sottolinea la Cassazione "l'eventualità di una caduta anomala durante un esercizio rientra nell'alea normale dello sport praticato ed è una conseguenza normale, un rischio che l'atleta decide di accettare allorché sceglie di eseguire l'esercizio ginnico".

Al contrario, nel caso di infortunio determinato dalla condotta imprudente di un altro compagno di giochi, l'insegnate non può prevedere gesti istintivi e talmente rapidi da non consentire un pronto intervento, tant'è che se un alunno aggredisce un altro alunno durante un'azione sportiva l'insegnante non ne può essere responsabile proprio per l'immediatezza del comportamento che non poteva essere né previsto, né quindi evitato.

È necessario precisare che la responsabilità civile extracontrattuale dell'Amministrazione scolastica per fatti imputabili ai propri dipendenti attiene, da un lato, all'omissione rispetto all'obbligo di vigilanza sugli alunni minori (artt. 2047 e 2048 c.c.) e, dall'altro, all'omissione rispetto agli obblighi organizzativi e di controllo e di custodia (artt. 2043 e 2051 c.c.).

Dott.ssa Veronica Riggi