DASPO Urbano

24.06.2023

Il DASPO Urbano è uno strumento di diritto amministrativo - introdotto dal D.L. n. 14/2017 – volto alla tutela del decoro urbano nonché a mantenere elevati livelli di sicurezza all'interno del territorio attraverso un potere punitivo comunale.

In particolare, l'art. 9 del suddetto decreto ha ad oggetto una serie di aree che si ritengono meritevoli di protezione poiché particolarmente sensibili ai possibili effetti di eventuali condotte lesive. 

La suddetta disposizione normativa - collocata nel Capo II, riportante il titolo di "disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano" - individua quali luoghi oggetto di tutela "le aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze", introducendo altresì una sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente al pagamento di una somma di denaro variabile tra le 100 e le 300 euro, irrogata dal Sindaco a tutti coloro che pongono in essere condotte volte ad ostacolare la fruibilità e l'accesso delle suddette aree. 

Quanto detto in addizione, a seguito dell'accertamento della violazione da parte dell'organo accertatore individuato ex art. 13 L. 689/81, dell'ordine di allontanamento dai suddetti luoghi. Tale ordine, c.d. DASPO Urbano, modellato sulla scorta del Daspo per le manifestazioni sportive, ha una durata di 48 ore e viene disciplinato dal successivo art. 10. 

Il DASPO viene emesso per iscritto da parte dell'organo accertatore. Nello stesso sono contenute le motivazioni per cui si è ritenuto necessario emanare tale ordine con la contestuale specificazione del fatto che lo stesso cessa di avere efficacia decorse le 48 ore di cui sopra. 

Il Daspo Urbano può essere adottato anche avverso quei comportamenti a cui rimandano il co. 2 ed il co. 3 dell'art. 9, ossia nei casi di ubriachezza, di esercizio abusivo del commercio, di atti contrari alla pubblica decenza o, ancora, del parcheggio abusivo nonché per tutte quelle fattispecie già menzionate ma esercitate sui luoghi individuati dai regolamenti di polizia urbana, quali le scuole, i musei, i siti universitari ovvero ad aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati o, ancora, aree adibite a verde. 

E' possibile che le condotte di cui abbiamo trattato sopra siano oggetto di reiterazione ed è proprio a tal proposito che interviene l'art. 10 co. 2 nella parte in cui statuisce l'intervento del Questore in tali ipotesi. Quest'ultimo - ove il comportamento assunto possa provocare un pregiudizio per la pubblica sicurezza, attraverso un provvedimento motivato - dispone il divieto di accesso – per un lasso di tempo non superiore a dodici mesi – ad uno o più dei luoghi di cui all'art. 9 D.L. 14/2017, specificando le modalità del divieto, compatibili con le esigenze di salute e di lavoro del soggetto. Dunque, possiamo affermare come la ratio di tale istituto sia la predisposizione di una rete di protezione del decoro urbano, attuata tramite il potenziamento di sanzioni riferibili ai soggetti contravventori o assuntori di condotte ritenute lesive sia per il decoro sia per la sicurezza urbana. 

Dott.ssa Lucrezia Menotti