Decisione n. 172/CSA/2021-2022 della Corte Sportiva d’Appello a Sezioni Unite

03.06.2022

Reclamo proposto dalla Società F.C. Internazionale Milano avverso la decisione in merito alla gara Bologna-Inter del 6 gennaio 2022.

Il Giudice Sportivo con C.U. n. 147 del 21 gennaio 2022 deliberava di "non applicare alla Società Bologna le sanzioni previste dall'art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto (Bologna-Inter del 6 gennaio 2022 ndr.), rimettendo alla Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara".

La F.C. Internazionale, con atto in data 30 gennaio 2022, proponeva reclamo avverso tale provvedimento, chiedendo che venissero applicate alla Società Bologna F.C. le sanzioni previste dall'art. 53 NOIF (perdita della gara con il punteggio di 0-3) per la mancata disputa della gara Bologna-Inter del 6 gennaio 2022, non imputabile a forza maggiore ai sensi dell'art. 55 NOIF.

L'organo giudicante, nella sua decisione, ritiene di dover preliminarmente chiarire, anche con intenti nomofilattici, quanto segue. Alla luce dei principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI nelle decisioni 7 gennaio 2021, n. 1 (Juventus-Napoli), e 19 novembre 2021, n. 101 (Lazio-Torino), gli atti amministrativi delle competenti Autorità sanitarie locali, adottati per le evenienze di cui si discute e che impongano prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione sportiva cui l'obbligato sarebbe invece tenuto in forza delle norme federali, costituiscono causa di forza maggiore, ai sensi dell'art. 55, comma 2 NOIF, quali atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle norme federali, non sindacabili, né disapplicabili dalla giustizia sportiva.

A ciò consegue che, prosegue la Corte, sopravvenendo un provvedimento interdittivo della ASL, il factum principis è da ritenersi dimostrato a beneficio dell'obbligato che invochi l'esimente di cui all'art. 55 delle NOIF, dovendo ritenersi la prestazione sportiva essere divenuta impossibile per causa indipendente dalla sua volontà.

Infatti, il provvedimento amministrativo interdittivo della ASL, finché valido ed efficace e, dunque, finché non sospeso o annullato da un'Autorità giurisdizionale o in via di autotutela dalla stessa ASL, è esso stesso, ai soli effetti sportivi, causa di forza maggiore della mancata partecipazione alla gara dell'obbligato.

Sulla base di quanto sopra rilevato e alla luce del principio sancito dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia del CONI, la Corte Sportiva d'Appello ritiene, quindi, il reclamo non meritevole di accoglimento.

Dott. Federico Basile