Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo: cosa significa?

10.07.2025

A cura di Dott.ssa Benedetta Miccioni

Il procedimento di ingiunzione è una forma speciale del normale processo ordinario, a cognizione sommaria, a seguito del quale viene emesso il decreto ingiuntivo.

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 633 c.p.c., il giudice infatti pronuncia decreto motivato con il quale ingiunge al debitore di pagare la somma o di consegnare la cosa richiesta nel termine di quaranta giorni, avvertendo l'ingiunto che nello stesso termine può anche essere fatta opposizione.

Tuttavia, il termine per il pagamento o per la consegna può non essere concesso al debitore, prevedendo il giudice, su istanza del ricorrente e qualora ricorrano determinati presupposti, che lo stesso paghi o consegni le cose immediatamente, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto.

Ciò significa che il creditore potrà iniziare a eseguire misure di esecuzione forzata, come il pignoramento dei beni del debitore.

In questo caso insieme al ricorso e al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, viene notificato dall'avvocato, tramite pec o ufficiale giudiziario, anche l'atto di precetto.

I presupposti sono indicati dall'art. 642 c.p.c.:

  • credito fondato su cambiale, assegno bancario o circolare, su certificato di borsa o su atto ricevuto da notaio da altro pubblico ufficiale;
  • pericolo di grave pregiudizio nel ritardo del pagamento;
  • prova, tramite documentazione scritta, del diritto fatto valere.

Il termine di quaranta giorni, in caso di concessione della provvisoria esecutività, viene in ogni caso fissato ai fini di un'eventuale opposizione.

Il decreto dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 642 c.p.c. costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.