Il nuovo decreto sicurezza è legge. In pillole cosa prevede?

28.05.2025

Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48

A cura di Avv. Sara Spanò

Il Legislatore è intervenuto, ancora una volta, emanando una nuova legge che ha lo scopo di contrastare il fenomeno del terrorismo e rafforzare le tutele dei Militari ed Agenti di Polizia.

Il primo articolo introduce il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo.

Infatti, viene punito con la reclusione da due a sei anni chi si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione e l'uso di congegni bellici micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche e di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti con finalità di terrorismo. Viene inoltre anticipata la soglia di punibilità per chi distribuisce, diffonde o pubblicizza con qualsiasi mezzo materiale contenente istruzioni per la preparazione e l'utilizzo di materie esplodenti essenziali per la commissione di reati gravemente offensivi.

In riferimento alle tutele delle Forze Armate, viene introdotta una circostanza aggravante del delitto di violenza o minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza con l'aumento di pena fino alla metà.

Arriva anche l'ulteriore aggravante in caso di atti violenti commessi al fine di impedire la realizzazione di un'infrastruttura (la cosiddetta norma "anti no Ponte o no Tav"), ma viene specificato nel testo del D.L., che le infrastrutture sono quelle «destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici». Esordio, inoltre, per la nuova fattispecie di reato di lesioni personali rivolta ad un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle sue funzioni, allo scopo di impedire lo svolgimento dell'atto d'ufficio.

Ed ancora, le forze di polizia potranno indossare bodycam sulle divise, ossia dispositivi di videosorveglianza idonei a registrare l'attività operativa nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili, nonché in ambito ferroviario e a bordo treno. La stessa facoltà è prevista nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale. Gli agenti sono anche autorizzati a portare armi private senza licenza quando non sono in servizio.

Arriva una tutela legale esclusiva per gli appartenenti alle forze di polizia, al corpo nazionale dei Vigili del fuoco e alle Forze armate che sono indagati o imputati per fatti connessi alle attività di servizio, lo Stato potrà corrispondere fino a 10mila euro per le spese legali in ciascuna fase del procedimento. È prevista la rivalsa se venisse accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo. Rivalsa esclusa, invece, in caso di sentenza di non luogo a procedere, per intervenuta prescrizione, per archiviazione e negli altri casi di proscioglimento (salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata la responsabilità del dipendente per grave negligenza in sede disciplinare).

Si potenzia, inoltre, la difesa dei beni mobili e immobili adibiti all'esercizio di funzioni pubbliche: in caso di deturpamento e imbrattamento, si rischia il carcere da sei mesi a un anno e mezzo e la multa da mille a 3mila euro, con aumento della pena detentiva nel massimo (tre anni) e della multa (fino a 12mila euro), in caso di recidiva.

Nel decreto c'è anche l'inasprimento delle sanzioni per violazione delle prescrizioni e degli obblighi impartiti dal personale della polizia stradale, con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni in caso di recidiva per le violazioni previste.

L'attuale illecito amministrativo per blocco stradale diventa delitto, punito con la reclusione fino a un mese e la multa fino a 300 euro. Se il fatto è commesso da più persone, la reclusione va da sei mesi a due anni.

Per quanto riguarda le carceri, si aumenta la pena per chi istiga alla disobbedienza delle leggi se il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario o attraverso scritti o comunicazioni dirette a persone detenute.

Inoltre, il decreto interviene a favorire il lavoro dei detenuti, anche all'esterno, avvalendosi di organizzazioni non lucrative (enti del terzo settore) in attuazione di principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, con l'estensione della definizione di «persone svantaggiate» anche ai detenuti o internati negli istituti penitenziari e agli ex degenti di ospedali psichiatrici anche giudiziari.

Nasce il reato di «rivolta all'interno di un istituto penitenziario», che punisce le condotte di promozione, organizzazione o direzione e partecipazione a una rivolta consumata all'interno di un istituto penitenziario da tre o più persone riunite, mediante atti di violenza o minaccia, tentativi di evasione o atti di resistenza anche passiva che impediscono il compimento degli atti d'ufficio o del servizio necessari alla gestione dell'ordine e della sicurezza.

Viene definito meglio il nucleo di rilevanza penale delle condotte di resistenza (anche passiva), circoscrivendole a quelle relative all'esecuzione di ordini impartiti «per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza». La pena è aumentata se il fatto è commesso con armi o se dalla rivolta derivino lesioni personali o la morte.

Analoga fattispecie di reato viene prevista anche per i centri di trattenimento per migranti irregolari. In questo caso, per la resistenza, si fa riferimento agli ordini impartiti «per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza» nei confronti di gruppi di stranieri irregolari presenti nei soli Centri di Permanenza per il Rimpatrio, espungendo ogni riferimento ai centri di accoglienza.

Per vendere schede Sim ai migranti extra-Ue, invece, basterà che gli stranieri esibiscano un semplice documento di riconoscimento, contrariamente a quanto previsto dal precedente Ddl che prevedeva l'obbligo di esibire un titolo di soggiorno valido.

Un ulteriore fattispecie delittuosa viene introdotta, finalizzata al contrasto del fenomeno delle occupazioni abusive di immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze, ovvero di appropriazione di immobile destinato a domicilio altrui, o di sue pertinenze, con artifizi e raggiri.

Il delitto è punito con la reclusione da due a sette anni. Si introduce, inoltre, una procedura volta ad accelerare la reintegrazione nel possesso dell'immobile occupato, qualora lo stesso risulti quale unica abitazione effettiva di chi denuncia.

In relazione agli eventi circa i borseggi e truffe agli anziani, vengono rafforzati gli strumenti di deterrenza e di repressione delle truffe agli anziani, mediante l'introduzione di una specifica ipotesi di truffa aggravata (da due a sei anni e multa da 700 a 3mila euro) con arresto in flagranza.

Per contrastare i delitti urbani considerati più molesti, il decreto aumenta la pena per l'induzione all'accattonaggio per l'impiego di minori sino a 16 anni (non più sino a 14) e introduce un'aggravante se il fatto è commesso con violenza o minaccia o nei confronti di persona minore degli anni sedici o comunque non imputabile.

Fonti:

https://www.ilsole24ore.com/art/decreto-sicurezza-pubblicato-gazzetta-ecco-norme-che-entrano-vigore-oggi-AHkpMRG;

https://www.giurisprudenzapenale.com/2025/04/12/pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-e-in-vigore-dal-12-aprile-2025-il-decreto-sicurezza-decreto-legge-11-aprile-2025-n-48;

decreto-legge 11 aprile 2025 , n. 48, (cd. "decreto sicurezza"), recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario";

Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2025 – Testo di Legge- entrata in vigore il 12.4.2025.