
Actio finium regundorum: cos'è?
A cura di Dott.ssa Michela Falcone
L'actio finium regundorum affonda le radici nel diritto romano ove mirava a stabilire se una zona di terreno appartenesse all'uno o all'altro dei due fondi.
L'azione di regolamento di confini disciplinata dall'articolo 950 c.c., nell'ambito delle azioni a difesa della proprietà, concerne in via esclusiva la linea di confine vale a dire la determinazione quantitativa dell'oggetto della proprietà dei due confinanti.
Tale azione ha natura e reale e petitoria, per cui, ha ad oggetto unicamente l'accertamento quantitativo del diritto di proprietà.
Nonostante il silenzio della legge, si ritiene pacificamente sia in dottrina che in giurisprudenza, che l'azione in esame è imprescrittibile, sempre che non venga eccepita l'usucapione.
A differenza dell'azione di rivendicazione, nell'actio finium regundorum, non vi è controversia sui titoli di proprietà e la contestazione attiene all'estensione dei rispettivi fondi confinanti, dal momento che vi è un'incertezza della linea di confine tra l'uno e l'altro.
Si tratta, infatti, di una lite tra fondi e la distinzione tra l'azione di rivendicazione e l'azione di regolamento di confini si desume non dall'esito della lite, ma dalla natura della domanda proposta.
Il presupposto richiesto dalla legge per l'esperibilità dell'azione è, quindi, una situazione oggetto di incertezza sia oggettiva che soggettiva.
La prima, detta anche situazione di possesso promiscuo, ricorre quando mancando tra i due fondi ogni segno, perché scomparso o estinto, si è venuta a creare una confusione delle rispettive delimitazioni.
La seconda, invece, ricorre quando, pur essendovi dei segni visibili di delimitazione del confine, l'attore contesta che tale confine sia quello reale.
Legittimati ad agire e a resistere nell'azione di regolamento di confini sono i titolari dei fondi confinanti.
Ne consegue che non vi è litisconsorzio necessario degli altri eventuali confinanti verso i quali non vi sia incertezza del confine.
L'onere della prova grava su entrambi i proprietari dei fondi vicini, in quanto la natura dell'azione mette l'attore ed il convenuto sullo stesso piano.
L'azione de qua ha natura di vindicatio duplex incertaee partis.
Incombe su entrambi i soggetti l'onere di allegare e fornire qualsiasi mezzo di prova idoneo all'individuazione dell'esatta linea di confine.
Il giudice deve determinare il confine in base agli elementi probatori di qualsiasi specie ritenuti attendibili, con il solo limite della sussidiarietà delle risultanze catastali.