Cos’è il diritto internazionale umanitario (DIU)?

17.02.2023

Devo ammetterlo: scrivere questo contributo mi è costato fatica. 

Non tanto per il contenuto, quanto per il fatto che, se ci troviamo davanti ad uno schermo per leggerlo, vuol dire che la guerra esiste, è sempre esistita e sempre esisterà. 

Ce ne siamo accorti negli ultimi mesi per la vastissima eco prodotta dalla guerra Russo- Ucraina, anche se nel mondo i conflitti armati sono e sono sempre stati, innumerevoli.

Ad ogni modo, da giuristi è giusto dover condividere un pensiero: il detto "in guerra e in amore tutto è lecito" è una falsità. Mentre sappiamo benissimo quali sono le norme che vietano la violenza nell'amore (da ultimo il c.d. codice rosso) in questo contributo vedremo quali sono le norme che vietano comportamenti non umani durante i conflitti armati.

Da sottolineare che il Diritto Internazionale dei Conflitti Armati non si occupa né delle ragioni, o torti, che hanno condotto al conflitto armato, né della legittimità, o meno, dell'uso della forza.

Il Diritto Internazionale Umanitario è un insieme di convenzioni, leggi e regole di guerra che proteggono le persone che non prendono (o non prendono più) parte alle ostilità.

Inoltre, pongono limiti all'impiego di mezzi e metodi di guerra, al fine di limitare le sofferenze inutili ed eliminare i mali superflui. Si applica in ogni conflitto armato, internazionale o non internazionale.

Più precisamente, si intende per diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati l'insieme dei trattati internazionali o delle regole consuetudinarie che sono specificamente tesi a risolvere le questioni di carattere umanitario direttamente causate da conflitti armati, di natura sia internazionale che interna.

Per motivi umanitari queste regole limitano il diritto delle Parti in conflitto nella scelta dei mezzi o metodi di combattimento e proteggono le persone e i beni coinvolti, o che rischiano di rimanere coinvolti, nel conflitto.

"Diritto delle Genti" è l'espressione utilizzata dalla dottrina classica ed è sinonimo, nel linguaggio comune, di "Diritto Internazionale".

Ma quale ordinamento disciplinava i conflitti armati prima dell'avvento del diritto umanitario contemporaneo?

In un primo momento esistevano regole non scritte basate sulle consuetudini seguite nei conflitti armati. Successivamente cominciarono a essere gradualmente elaborati, in modo più o meno dettagliato, trattati bilaterali (i cartelli), che venivano talvolta ratificati dai belligeranti al termine di una battaglia.

Inoltre, esistevano dei regolamenti che gli Stati promulgavano per le proprie truppe. Il Codice Lieber che fu emanato nell'Aprile del 1863 è importante perché segnò il primo tentativo di codificare le leggi e le consuetudini di guerra esistenti. Tuttavia, diversamente dalla Prima Convenzione di Ginevra (che fu adottata nell'anno successivo), questo Codice non aveva valore di trattato dal momento che era destinato solo ai soldati dell'Unione che combattevano la Guerra di Secessione Americana.

La base fondamentale del diritto umanitario è attualmente costituita dalla I Convenzione di Ginevra del 22 Agosto 1864 e dalle sue evoluzioni nelle Quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai due Protocolli Aggiuntivi del 1977. A questi documenti vanno aggiunti molti altri, quali la Convenzione dell'Aja per la protezione dei Beni Culturali del 1954, la Convenzione di Ottawa del 1997 sull'eliminazione delle mine antipersona, le Convenzioni in materia di divieto di uso di armi indiscriminati e di modifica antipersona, le Convenzioni in materia di divieto di uso di armi indiscriminati e di modifica ambientale.

La guerra è vietata, in teoria. La Carta delle Nazioni Unite lo afferma in maniera inequivocabile: sono vietati la minaccia e il corso all'uso della forza armata contro un altro Stato. A partire dal 1945, la guerra non costituisce più un mezzo legittimo di soluzione delle controversie che sorgono tra gli Stati.

Ma allora, per quale motivo ci si trova ancora a parlare di norme internazionali che si applicano ai conflitti armati (quindi alla guerra) e ai loro effetti, dal momento che la Carta vieta il ricorso all'uso della forza nelle relazioni internazionali?

A questa domanda possono essere date tre risposte di natura giuridica:

- La Carta delle Nazioni Unite non ha completamente vietato il ricorso alla forza. Infatti, in caso di uso (lecito o illecito) della forza, gli Stati conservano il diritto di difendersi, individualmente o collettivamente, contro quegli attacchi che minaccino la loro indipendenza o il loro territorio;

- Il divieto di ricorrere alla forza, enunciato nella Carta, non si applica ai conflitti armati interni (o guerre civili);

- Il capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite autorizza gli Stati membri all'uso della forza, nel contesto di azioni collettive, volte al mantenimento o al ripristino della pace e della sicurezza internazionale.

La conclusione si impone da se: è necessario disporre di norme internazionali che limitano gli effetti della guerra sulle persone e sui beni e che proteggano certi gruppi di persone particolarmente vulnerabili. E' questo l'obiettivo del diritto internazionale umanitario, di cui le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i suoi Protocolli Aggiuntivi del 1977 sono la principale espressione, mentre un importante insieme di norme di diritto consuetudinario costituiscono una importante fonte supplementare di diritto. 

Dott. Giovanni Lucio Vivinetto