La disciplina del reato complesso

22.05.2023

La traccia di diritto penale estratta nell'ultimo concorso in magistratura, lo scorso 18 maggio, ha avuto ad oggetto l'istituto del reato complesso, di cui all'art. 84 del nostro codice penale. 

Si parla di reato complesso nel caso in cui più fatti di reato, anziché mantenere la propria autonomia concettuale, sono intesi, su espressa previsione legislativa, come un unico reato, rispetto al quale figurano come elementi costitutivi o circostanze aggravanti

Il reato autonomo può far parte di un reato complesso ammesso che non superi i cosiddetti "limiti della continenza", dato che, alla luce del principio di proporzionalità, non possono essere "assorbite" nei reati complessi le fattispecie per cui è prevista una pena più elevata rispetto a quella stabilita dallo stesso reato complesso, ma si applicherà solo la disciplina del concorso fra reati. Si pensi, ad esempio, alla lesione personale, che rimane reato autonomo rispetto alla rapina, reato complesso per antonomasia.

A tal proposito, è bene specificare che nella categoria del reato complesso rientra sia il reato complesso speciale che il reato complesso aggravato o circostanziato.

  • Reato complesso speciale: è caratterizzato dalla fusione in posizione paritetica di due reati in un altro differente reato, come nel caso del furto, art. 624 c.p., e della violenza privata, art. 610 c.p., da cui si origina il reato di rapina, ex art. 628 c.p.
  • Reato complesso aggravato o circostanziato: in cui un reato costituisce mera circostanza di altro e prevalente reato, come nel caso del furto aggravato dalla violazione di domicilio.

Tuttavia, oltre il modello del reato complesso composto, parte della dottrina è propensa ad accogliere anche una forma di reato complesso in senso lato, in cui ad un modello base di reato si aggiungono elementi ulteriori non costituenti reato. Questa lettura espansiva intende, dunque, il reato complesso come genus del reato progressivo.

Il reato complesso, invece, si differenzia dall'affine istituto del reato abituale perché è caratterizzato da una contestualità, o addirittura unicità, di esecuzione delle condotte penalmente rilevanti, mentre nel reato abituale i singoli reati componenti sono distanti nel tempo. Quanto alla distinzione rispetto al reato continuato, consiste sulla unificazione tra i reati, che nel caso della disciplina in esame è ope legis, mentre nella continuazione è dissolubile in ragione del favor rei.

La ratio di tale istituto si può trovare in una valutazione di politica criminale basata sull'id quod plerumque accidit, anche in considerazione del motivo univoco alla base delle condotte criminose[1].

La disposizione di cui all'art. 84 c.p. sancisce che "qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 78 e 79", cioè i limiti di pena previsti in caso di concorso di reati.

Si segnalino anche due previsioni normative attinenti al reato complesso, cioè gli art. 131 e 170 comma 2 c.p. Queste fonti normative dispongono rispettivamente che "nei casi previsti dall'articolo 84, per il reato complesso si procede sempre d'ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere d'ufficio" e "la causa estintiva di un reato, che è elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso".

Si discute se questa disciplina sia applicabile anche al reato eventualmente complesso, in cui un reato può solo eventualmente concorrere alla realizzazione della fattispecie complessa, come nel caso di alcune aggravanti ad effetto speciale. È il caso del delitto di omicidio e lesioni stradali commessi in stato di ebrezza, in cui gli articoli 589-bis e 590-bis c.p. sono applicati nella forma aggravata al posto dell'omicidio stradale in concorso con il reato di guida in stato di ebbrezza; oppure si pensi al delitto di omicidio, realizzata a seguito di quella di atti persecutori nei confronti della medesima vittima, a cui faceva riferimento la traccia del concorso in magistratura.

Il filone interpretativo incline a sussumere queste fattispecie nel reato complesso è stato consolidato da Cassazione pen., Sez. Un., 15 luglio 2021, n. 38402, secondo cui "la fattispecie del delitto di omicidio, realizzata a seguito di quella di atti persecutori nei confronti della medesima vittima, contestata e ritenuta nella forma di delitto aggravato ai sensi degli artt. 575, 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen. – punito con la pena edittale dell'ergastolo – integra, in ragione dell'unitarietà del fatto, un reato complesso ai sensi dell'art. 84, primo comma, cod. pen.".

A tal proposito, le Sezioni Unite precisano tre indicazioni specifiche in merito alla struttura del reato complesso.

In primo luogo, l'elemento costitutivo o la circostanza aggravante del reato complesso devono avere ad oggetto un fatto oggettivamente identificabile come tale e non una mera qualificazione soggettiva del soggetto agente. Il fatto di reato deve poi essere inserito nella struttura del reato complesso nella completa configurazione tipica con la quale è previsto quale reato da altra norma incriminatrice e, infine, deve essere previsto nell'ambito del reato complesso quale componente necessaria della relativa fattispecie astratta, mentre resta estranea alla disciplina dell'art. 84 c.p. l'ipotesi in cui il fatto di reato costituisca in concreto un'occasionale modalità esecutiva della condotta.

Ulteriore elemento che si rende necessario è l'unitarietà dell'azione complessiva, intesa sia come legame finalistico tra i fatti criminosi che come contestualità spaziale e temporale tra i singoli fatti criminosi che compongono la fattispecie di reato complesso.

Quanto al caso di specie dell'omicidio aggravato ai sensi dell'art.576 co. 1 n. 5.1 cp., le Sezioni Unite hanno dunque rilevato "la predetta fattispecie è (…) inequivocabilmente riportata all'interno della fattispecie aggravatrice nella sua integrale tipicità" e risulta anche sussistere il requisito della contestualità spazio-temporale e della prospettiva finalistica unitaria dei fatti complessivamente considerati.

Tali due requisiti sono essenziali al fine di far operare la disciplina di cui all'art. 84 c.p. derivandone, a contrario, l'esclusione dell'assorbimento delle condotte persecutorie nella fattispecie aggravata in tutti quei casi in cui l'omicidio della vittima sia avvenuto non contestualmente ai fatti di cui all'art. 612 bis c.p.

Infine, è stata evidenziato come non sussistono difficoltà nell'assorbimento di un delitto abituale come quello di cui all'art.612-bis c.p. in un delitto istantaneo di evento come l'omicidio, in modo tale che la condotta abituale assurga a fatto aggravante del reato istantaneo.

Dott.ssa Gemma Colarieti

[1] In tal senso Vassalli, Pagliaro.