Qual è la distinzione tra beni demaniali e beni del patrimonio indisponibile?

12.11.2024

La principale distinzione tra beni pubblici riguarda i beni demaniali e quelli del patrimonio indisponibile. I beni demaniali, come stabilito dal Codice Civile (art. 822 e ss.), sono inalienabili, inusucapibili e incommerciabili. 

Questi beni non possono essere trasferiti né divenire oggetto di diritti in favore di terzi, salvo casi specifici previsti dalla legge, come ad esempio attraverso lo strumento della concessione. 

Inoltre, la Pubblica Amministrazione (PA) gode del potere di autotutela esecutiva, ossia può difendere il possesso di tali beni senza dover ricorrere al giudice. Tra le loro caratteristiche vi è anche l'inespropriabilità.

I beni del patrimonio indisponibile, invece, pur appartenendo sempre a enti pubblici, non sono soggetti a un regime di inalienabilità assoluta. 

La loro peculiarità è il vincolo di destinazione pubblicistica: finché tale vincolo permane, questi beni non possono essere destinati a scopi diversi, ma possono circolare secondo le regole del diritto civile. 

Si parla di "incommerciabilità relativa", perché, sebbene siano inalienabili, possono essere trasferiti o usati, purché rispettino la loro destinazione pubblica. Tuttavia, a differenza dei beni demaniali, non godono dell'autotutela esecutiva da parte della PA.

Avv. Giulia Solenni