Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio: quale la differenza?

02.10.2025

A cura di Avv. Martina Carosi

Divorzio e Separazione sono due istituti ad oggi ben noti, in grado di produrre effetti giuridici diversi.

Se con la separazione, infatti, i coniugi sospendono il vincolo matrimoniale in attesa di una eventuale riconciliazione o del divorzio stesso, il divorzio è finalizzato proprio a far venir meno il vincolo.

Spesso, ci si chiede quale sia la differenza tra "scioglimento del Matrimonio" e "cessazione degli effetti civili del Matrimonio", ma la distinzione è meramente terminologica in quanto la regolamentazione e la procedura è assolutamente identica tanto nei presupposti quanto negli effetti.

  • Scioglimento del Matrimonio: si ha quando i coniugi si sono sposati in Comune con rito civile.
  • Cessazione degli effetti civili del Matrimonio: avviene quando i coniugi si sono sposati con rito Concordatario

Il divorzio può essere chiesto:

  • Dopo la separazione giudiziale: quando è passata in giudicato la sentenza di separazione e siano decorsi 6 mesi dalla data dell'udienza presidenziale.
  • In caso di separazione consensuale a seguito di omologazione del decreto disposto dal giudice e siano decorsi 6 mesi dalla data dell'udienza presidenziale.

Tutto quanto premesso, induce a ritenere che non è rilevante se la domanda di divorzio sia presentata nell'una o nell'altra forma, in quanto il giudice dovrà fare riferimento all'oggetto della causa e alle ragioni che giustificano la richiesta di divorzio.