È valido il testamento orale?

28.04.2022

Il testamento orale (anche detto nuncupativo), è invalido, in quanto carente di una delle forme prescritte dalla legge a pena di nullità.

La dottrina è incerta sulla portata di detta invalidità. Gli autori si interrogano, chiedendosi se lo stesso sia nullo o, addirittura, inesistente, in quanto mancherebbero i requisiti minimi per ricondurlo al negozio mortis causa.

La risposta a tale quesito è di fondamentale importanza: il testamento nullo, infatti, è sanabile ai sensi dell'articolo 590 c.c., che dispone che la nullità della disposizione testamentaria non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha confermato la disposizione o ha dato ad essa volontaria esecuzione; al contrario, il testamento inesistente non può essere in alcun modo sanato.

La questione non è pacifica, ma la Suprema Corte di Cassazione, in più pronunce[1], ha sostenuto la prima tesi, ritenendo che il testamento orale sia un testamento nullo per mancanza di forma, e, in particolare, per mancanza di autografia e di sottoscrizione: consegue, quindi, che lo stesso sia sanabile ex art. 590 c.c..

Dott.ssa Eleonora Branno