
Ecotassa: cos’è, quando è dovuta e orientamenti recenti delle corti tributarie del 2025
A cura di Avv. Beatrice Donati
Abstract: L'Ecotassa è un tributo introdotto in Italia per disincentivare l'acquisto e l'immatricolazione di veicoli particolarmente inquinanti, applicato generalmente alle auto con emissioni di CO₂ elevate immatricolate tra il 2019 e il 2021. L'articolo illustra la disciplina normativa, il periodo di validità della tassa e approfondisce le diverse interpretazioni giurisprudenziali delle Corti Tributarie italiane nel corso del 2025, con particolare riferimento alle controversie concernenti veicoli usati importati dalla UE e la possibile disapplicazione per contrasto con il diritto europeo.
L'Ecotassa in Italia è un tributo di carattere ambientale introdotto con la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018 n. 145, commi da 1042 a 1046), per penalizzare l'acquisto e l'immatricolazione di veicoli con emissioni di anidride carbonica (CO₂) superiori a determinate soglie, misurate in grammi per chilometro.
La norma è entrata in vigore a partire dal 1° marzo 2019 e si applica solitamente alle autovetture di categoria M1, intendendo con ciò veicoli destinati al trasporto di persone con massimo otto posti oltre a quello del conducente. In base alla normativa, l'Ecotassa è dovuta solo per i veicoli acquisiti e immatricolati in Italia nel periodo che va dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 e riguarda sia i veicoli nuovi sia alcuni veicoli usati importati dall'estero con prima immatricolazione italiana intervenuta in quel periodo.
La disciplina non è più in vigore dal 1° gennaio 2022, dopo che il periodo di applicazione previsto dalla legge è tecnicamente scaduto, ma sono ancora oggetto di accertamento gli avvisi relativi ai veicoli immatricolati nel periodo di applicazione, qualora non sia stato versato il tributo dovuto.
Il presupposto dell'imposta consiste nella registrazione del veicolo in Italia con emissioni di CO₂ superiori ad alcune soglie: inizialmente circa 160 g/km di CO₂, soglia che è stata poi progressivamente adeguata, ad esempio a circa 190 g/km dal 1° gennaio 2021. L'importo da versare variava in funzione delle emissioni, con scaglioni crescenti di tassa, partendo da circa 1.100 euro per valori di emissioni lievemente superiori alla soglia e fino a quote prossime ai 2.500 euro per emissioni particolarmente elevate.
Dal punto di vista procedurale, in caso di mancato pagamento l'Agenzia delle Entrate notifica un avviso di accertamento al contribuente, comprensivo dell'imposta, degli interessi di mora calcolati dal giorno di immatricolazione fino all'effettivo pagamento e delle sanzioni previste dal diritto tributario, di solito pari al 30% dell'imposta non versata, con possibilità di riduzione in caso di definizione agevolata.
Le controversie in materia di eco tassa solitamente nascono quando l'atto di accertamento viene notificato a contribuenti che ritengono di non essere obbligati al versamento per diverse ragioni quale, soprattutto il contrasto con il Diritto dell'Unione Europea, per cui la normativa non dovrebbe applicarsi a veicoli usati provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea. Le controversie vengono trattate dinanzi alle Corti di giustizia tributaria e nel corso del 2025 diverse di esse si sono pronunciate in modo contrastante su tali questioni, generando orientamenti giurisprudenziali divergenti.
Un orientamento, espresso soprattutto dalla Corte di giustizia tributaria di Napoli, ha accolto il ricorso di contribuenti che contestavano l'Ecotassa applicata a veicoli usati importati dalla UE sulla base di una presunta violazione dell'articolo 110 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), secondo il quale le imposizioni interne non devono discriminare i prodotti provenienti da altri Stati membri rispetto a quelli prodotti internamente. Secondo tali pronunce, l'applicazione dell'imposta esclusivamente ai veicoli usati importati costituirebbe una discriminazione, in quanto impone una maggior tassazione rispetto a veicoli equivalenti già immatricolati in Italia e circolanti nel mercato interno, senza una giustificazione oggettiva e ragionevole di carattere pubblico e ambientale. Sulla base di queste argomentazioni, l'Ecotassa in relazione a veicoli usati provenienti dall'Unione Europea è stata disapplicata o l'atto di accertamento annullato, ritenendo che la norma nazionale sia incompatibile con il principio di parità di trattamento e di libera circolazione delle merci sancito dal TFUE. [1]
Nelle pronunce espressive di questo orientamento, la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli ha annullato un avviso di accertamento sulla base dell'articolo 110 TFUE, ritenendo illegittima la disciplina che applica l'eco tassa ai veicoli importati dall'estero rispetto a quelli già immatricolati in Italia senza una giustificazione equivalente.
Al contrario, alcune Corti di Giustizia Tributarie, come quella di Palermo[2], hanno respinto ricorsi simili, affermando la legittimità dell'atto di accertamento ecotassa anche nei confronti dei veicoli usati importati, ma senza fornire, nei provvedimenti censiti, motivazioni tali da superare i principi di diritto dell'Unione Europea. Questo orientamento contrario è stato criticato da alcuni osservatori per non aver correttamente applicato il principio di non discriminazione, secondo quanto interpretato in modo consolidato dalla giurisprudenza europea.
Un ulteriore motivo di impugnazione riguarda la decorrenza del tributo: se un veicolo è stato acquistato o immatricolato prima del 1° marzo 2019, data di entrata in vigore dell'Ecotassa, alcuni Giudici Tributari hanno ritenuto legittimo l'annullamento dell'atto di accertamento perché, in tali casi, la norma non poteva trovare applicazione.[3]
La possibilità di impugnare gli avvisi di accertamento è, di solito, subordinata ai termini previsti per legge, il contribuente che riceve una richiesta di pagamento dell'Ecotassa può presentare istanza di autotutela all'Agenzia delle Entrate per chiedere l'annullamento dell'atto illegittimo oppure presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica. La documentazione da allegare comprende la prova della prima immatricolazione, valori di emissione CO₂ indicati nel libretto di circolazione e qualsiasi elemento probatorio utile a dimostrare l'errore o la violazione normativa.
In sostanza, l'Ecotassa è dovuta per veicoli immatricolati tra il 1° marzo 2019 e il 31 dicembre 2021, e non è più applicabile dal 1° gennaio 2022. Le pronunce delle Corti Tributarie del 2025 mostrano una significativa divergenza di orientamenti: alcune accolgono i ricorsi sulla base della violazione del principio di non discriminazione dell'UE, con conseguente disapplicazione della norma, mentre altre confermano l'atto impositivo.
[1] Sentenze n. 7556/2025, n. 12944/2025 e n. 13147/2025, Corte di Giustizia Tributaria di Napoli.
[2] Sentenza n. 3651/2025 Corte di Giustizia Tributaria di Palermo.
[3] Sentenza n. 125/2025 Corte di giustizia tributaria di Modena.
