Estensione e limiti della tutela penale contro le c.d. fake news

22.12.2023

Il periodo storico che stiamo vivendo, incentrato sul continuo sviluppo della tecnologia e del pluralismo dei mezzi di comunicazione, ha comportato il proliferare di fonti di informazioni dalle quali non sempre promanano notizie corrispondenti alla realtà. La possibilità, infatti, di imbattersi in una c.d. fake news su internet e sui social network è sempre più frequente ed è spesso causa di influenze negative e di allarmismi ingiustificati. 

Con il termine "fake news" non ci si riferisce solo a quelle notizie totalmente false in quanto ab origine infondate, ma vi si ricomprendono anche a tutte quelle informazioni che nonostante presentino un margine di verità, vengano tuttavia riportate in modo tendenzioso o esagerato al solo scopo di attirare l'attenzione dei destinatari che ne vengono a conoscenza.

La notizia falsa non ha di per sé rilevanza penale nostro ordinamento, salvo che a causa della stessa non si produca un'offesa ad un bene giuridico costituzionalmente e penalmente rilevante.

Solo in questo caso, infatti, si rende necessaria una tutela penale volta a sanzionare colui che consapevolmente ha fatto circolare l'informazione menzognera.

Se è vero dunque che la nostra Costituzione all'articolo 21 tutela e garantisce ad ognuno la libertà di manifestare il proprio pensiero, la propria opinione e credenza con ogni mezzo di comunicazione, è altrettanto vero che tale diritto non possa, però, sfociare nella lesione della dignità della persona o creare disordine influenzando la società.

Lo stesso articolo 3 del TU sulla radiotelevisione, modificato nel 2010, riconosce la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di ricevere e comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere e riconosce come principi fondamentali l'obiettività, la completezza, la lealtà l'imparzialità dell'informazione.

Il diritto di esprimersi liberamente è garantito anche a livello sovranazionale, come sancito dall'art. 10 Cedu il quale specifica che l'esercizio dello stesso debba necessariamente essere sottoposto a doveri e responsabilità.

Nel caso in cui si travalichino i limiti della corretta informazione, infatti, è consentito al legislatore di porre restrizioni alla circolazione di notizie nonchè sanzionare l'autore delle stesse.

Si può affermare, quindi, che al diritto di cronaca, costituzionalmente tutelato, corrisponda un diritto all'informazione veritiera e non totalmente infondata o pretestuosa.

Il proliferare di notizie false, infatti, oltre a creare condizionamenti, può altresì condurre alla lesione dell'altrui reputazione.

Al giorno d'oggi reprimere in radice la divulgazione delle informazioni false e diventato sempre più difficoltoso a causa della digitalizzazione che rende rapido e immediato il diffondersi Di qualsiasi tipologia di notizia.

Il Codice penale prevede alcune norme tese a reprimere e sanzionare la diffusione consapevole di informazioni forvianti attraverso l'applicazione di pene o contravvenzioni a seconda della gravità dell'offesa al bene giuridico di volta in volta tutelato.

L'articolo 656 cp, ad esempio, prevede applicazione di una contravvenzione a chiunque pubblichi o diffonda notizie false, esagerate o tendenziose per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Tale norma, proprio al fine di tutelare la correttezza dell'informazione, sanziona con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 € colui che consapevolmente faccia circolare notizie da cui derivi un disordine informativo.

Analogo comportamento costituisce invece reato ai sensi dell'articolo 265 cp nell'ipotesi di disfattismo politico.

In questo caso l'estensione della tutela penale è giustificata dal fatto che le notizie false esagerate o tendenziose vengono diffuse in tempo di guerra ossia in un momento in cui qualsiasi informazione viene recepita dalla comunità in modo amplificato proprio a causa del difficile periodo che si sta affrontando.

La diffusione di fake news in questa circostanza, infatti, è sicuramente causa di maggior allarmismo, influenze e disordine pubblico.

Si potrebbe pensare che una situazione analoga potrebbe riscontrarsi anche nella situazione pandemica attualmente vigente, che sta ponendo a dura prova la resistenza dell'intera nazione, in cui il proliferare di notizie false e tendenziose risulta sicuramente idoneo a destare allarme pubblico all'interno della società tanto da richiedere una tutela penale teso sanzionare questi comportamenti.

Laddove le notizie si riferiscano a fatti relativi a specifici soggetti, può venire in rilievo, inoltre, l'articolo 595 CP che sanziona chiunque, comunicando con più persone, offenda l'altrui reputazione.

Il reato di diffamazione può configurarsi anche a prescindere dalla falsità della notizia diffusa.

l'articolo 596, infatti, prevede che l'autore di una diffamazione non possa essere ammesso a provare a sua discolpa la verità e la notorietà del fatto attribuito alla persona diffamata.

Da qui la riprova del fatto che se è vero che una notizia falsa o tendenziosa sia di per sé idonea a diffamare, lo stesso può dirsi anche per una notizia vera ma resa pubblica in modo offensivo.

il comma 3 dell'articolo 595 prevede anche l'ipotesi aggravata della diffamazione a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità.

in tal caso, l'elevazione nel massimo della cornice edittale di pena si giustifica dalla maggior capacità diffusiva della notizia falsa o comunque diffamatoria poste in essere per iscritto e divulgata a mezzo stampa.

L'articolo 596 bis CP, infatti, estende in tali casi la punibilità anche il direttore vicedirettore responsabile editore e dal stampatore.

Analoga responsabilità penale è prevista anche dagli artt. 57 e ss del c.p. Per i casi in cui tali soggetti omettono di esercitare il dovuto controllo sul contenuto del periodico da loro diretto, allo scopo di impedire la commissione di reati.

tali previsioni, estendibili anche in riferimento ai periodici online, evidenziano l'esigenza di garantire un'informazione il più possibile corrispondente al vero e in ogni caso non offensiva del déco altrui o dell'ordine pubblico nazionale.

Da quanto esposto ne discende che il nostro ordinamento, così come la nostra Costituzione, tutela e garantisce la libertà di cronaca e di informazione prevedendo di contro la repressione dell'utilizzo scorretto della stessa.

Laddove, infatti, venga diffusa una notizia falsa, fuorviante e pretestuosa idonea ad offendere l'ordinamento penale limita la libertà di espressione e la sanziona con l'applicazione all'autore della stessa di una contravvenzione ovvero di una pena a seconda della gravità del comportamento e del bene giuridico concretamente offeso.

Avv. Giulia Solenni