
Il caso della “famiglia nel bosco”: tutela dei minori e limiti dell’autonomia genitoriale
A cura di Dott.ssa Carlotta Braghin
La vicenda della cosiddetta "famiglia nel bosco" è stata oggetto di una serie di provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni di L' Aquila tra il novembre 2025 e il marzo 2026 nell'ambito del procedimento n. 454/2025.
"Abbiamo voluto garantire ai nostri figli una realtà di vita scevra dai problemi del mondo".
È una delle frasi che più colpiscono nelle pagine dell'ultima ordinanza emessa dal Tribunale per i minorenni di L' Aquila con cui il Collegio ha disposto il collocamento dei tre fratellini in comunità e l'allontanamento della madre.
Negli ultimi anni nel dibattito pubblico sulla genitorialità il concetto di "ipergenitorialità" è stato protagonista: un modello educativo caratterizzato da un forte controllo sulle scelte dei figli e da un'intensa presenza dei genitori nella pianificazione del loro percorso formativo, sociale e relazionale. In altre parole, una genitorialità fortemente orientata alla protezione e alla gestione di ogni aspetto della vita dei minori.
Ed è in questo contesto culturale che si inserisce la "stonata" vicenda della cosiddetta "famiglia nel bosco" che sembra apparentemente collocarsi agli antipodi al modello di "ipergenitorilità" cui siamo abituati, quasi come una pena del contrappasso. La scelta dei genitori, Catherine e Nathan, come emerge dagli atti, era quella di offrire ai figli "una realtà scevra dai problemi del mondo", attraverso uno stile di vita radicalmente separato dalle istituzioni sociali, dalla scuola e dai servizi pubblici.
Eppure, a ben vedere, anche in questo modello può essere riscontrato un modello ipergenitorialità, seppure in una declinazione diversa da quella contemporanea. Questa non è un'ipergenitorialità "iper-performativa" e orientata all'accumulazione di opportunità educative, ma piuttosto una ipergenitorialità bucolica, primordiale, fondata sull'idea che i genitori possano, e debbano, costruire attorno ai figli un mondo separato, protetto e autosufficiente.
In questa prospettiva, la forte presenza genitoriale non si manifesta attraverso l'iper-organizzazione della vita dei figli ma attraverso una scelta radicale di sottrarli al contesto sociale esterno, nella convinzione che quegli ambienti familiari, naturali e genuini possano rappresentare uno spazio educativo e autonomo. Il caso della "famiglia nel bosco" non rappresenta tanto l'assenza di genitorialità, quanto piuttosto una sua forma radicale: una ipergenitorialità primordiale e bucolica che ha l'ambizione di proteggere i figli dal mondo sottraendoli al mondo stesso.
Il caso trae origine dalla segnalazione dei servizi sociali relativa alla situazione di tre minori che vivevano con i genitori in un contesto di forte isolamento sociale, all'interno di una catapecchia priva di utenze e in condizioni abitative ritenute problematiche.
Ed è stata questa scelta ad attirare l'attenzione dell'autorità giudiziaria minorile. Come evidenziato nel provvedimento, il rischio individuato dal Tribunale non riguarda tanto l'adozione di uno stile di vita non convenzionale, quanto piuttosto le possibili ripercussioni che tale isolamento potesse avere sullo sviluppo relazionale dei minori, con particolare riferimento al diritto alla vita di relazione, che rappresenta uno degli aspetti centrali della tutela del superiore interesse del minore.
La vicenda giudiziaria inizia con la segnalazione dei servizi sociali che avevano evidenziato una situazione di possibile trascuratezza dei tre bambini. Nel ricorso introduttivo del procedimento, il pubblico ministero minorile segnalava "la condizione di sostanziale abbandono in cui si trovavano i minori, in situazione abitativa disagevole e insalubre e privi di istruzione e assistenza sanitaria; la famiglia viveva in un rudere fatiscente e privo di utenze e in una piccola roulotte; i minori non avevano un pediatra e non frequentavano la scuola".
La situazione era giunta all'attenzione delle autorità a seguito dell'accesso dell'intero nucleo familiare al pronto soccorso per ingestione di funghi, circostanza che aveva portato all'attivazione delle verifiche da parte dei servizi sociali, anche alla luce del fatto che la madre, in un primo momento, aveva rifiutato un trattamento sanitario per uno dei bambini intossicati. Alla base del rifiuto, scriveranno i giudici, "i principi ispiratori delle proprie scelte esistenziali".
In base alle relazioni redatte dagli operatori, il Tribunale per i minorenni di L'Aquila aveva disposto un intervento limitativo della responsabilità genitoriale: con decreto del 23 aprile 2025, poi confermato con ordinanza del 22 maggio 2025, i minori erano stati affidati al servizio sociale, con l' attribuzione allo stesso del potere di assumere le decisioni di maggiore rilevanza relative alla loro collocazione e alla tutela della salute ai sensi dell'art. 333 cc.
Come si legge nel provvedimento: "Questo Tribunale ha affidato i minori al Servizio Sociale, attribuendogli il potere esclusivo di decidere sul loro collocamento, nonché sulle questioni di maggior rilevanza in materia sanitaria."
Il quadro iniziale aveva evidenziato elementi che facevano presupporre una significativa negligenza da parte dei genitori, in particolare con riferimento alla scolarizzazione e alla vita di relazione dei minori.
Il provvedimento si inserisce nel sistema di tutela predisposto dall'ordinamento minorile, che consente all'autorità giudiziaria di intervenire quando l'esercizio della responsabilità genitoriale risulti inadeguato a garantire la protezione e lo sviluppo equilibrato dei figli.
Si arriva così all'ordinanza cautelare di novembre 2025, con cui il tribunale per i minorenni sospende i genitori dalla responsabilità genitoriale e colloca i bambini in comunità ai sensi dell'art. 333 cc.
Erano infatti emerse problematiche anche sotto il profilo sanitario.
Gli accertamenti medici richiesti per verificare lo stato di salute dei minori non erano stati effettuati, nonostante le indicazioni della pediatra, la quale aveva suggerito una valutazione neuropsichiatrica infantile e specifici esami diagnostici. Secondo quanto riportato nella relazione del servizio sociale: "I genitori hanno dichiarato che consentiranno gli accertamenti richiesti della pediatra se verrà loro corrisposto un compenso di 50.000 euro per ogni minore."
Un altro elemento centrale nella valutazione del Collegio ha riguardato le condizioni dell'abitazione nella quale viveva la famiglia. Dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento era infatti emerso che la "Casa nel bosco", sebbene non caratterizzata da "gravi lesioni strutturali" sarebbe stata priva di impianti elettrici, idrici e termici e sprovvista di delle certificazioni di agibilità previste dalla normativa edilizia.
Secondo il Tribunale: "L'assenza di agibilità e, pertanto, di sicurezza statica […] degli impianti elettrico, idrico e termico e delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità dell'abitazione comporta una presunzione ex lege dell'esistenza di pericolo di pregiudizio per l'incolumità e l'integrità fisica dei minori." Il riferimento è all'art. 24 del Testo unico dell'edilizia, che collega la certificazione di agibilità alla sussistenza delle condizioni minime di sicurezza, igiene e salubrità degli edifici.
Accanto ai profili abitativi e sanitari, poi, uno degli aspetti centrali della motivazione aveva riguardato il diritto dei minori alla vita di relazione. I
l Tribunale ha, infatti, chiarito che "l'ordinanza cautelare non è fondata sul pericolo di lesione del diritto dei minori all'istruzione, ma sul pericolo di lesione del diritto alla vita di relazione (art. 2 Cost.), produttiva di gravi conseguenze psichiche ed educative a carico del minore".
In questo senso il Tribunale richiama anche la letteratura scientifica sullo sviluppo infantile, asserendo che "la deprivazione del confronto tra pari in età da scuola elementare può avere effetti significativi sullo sviluppo del bambino" e sottolineando che "il gruppo dei pari è un contesto fondamentale di socializzazione e di sviluppo cognitivo ed emotivo".
Un ulteriore elemento considerato dai giudici, si legge nel provvedimento, aveva riguardato l'esposizione mediatica dei minori alla trasmissione "Le Iene", in cui nella puntata mandata in onda l'11 novembre 2025 erano state raccontate le condizioni di vita della famiglia.
Secondo quanto segnalato dal curatore speciale, tale condotta avrebbe determinato una indebita esposizione mediatica dei minori.
Il Tribunale aveva infatti ritenuto che tale comportamento potesse incidere sul diritto alla riservatezza e alla tutela dell'identità personale dei minori, richiamando l'art. 16 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. " I genitori - si legge nel decreto- con tale comportamento, hanno dimostrato di fare un uso dei propri figli allo scopo di conseguire un risultato processuale a essi favorevole in un procedimento de potestate, nel quale assumono una posizione processuale contrapposta a quella dei figli e in conflitto con gli interessi degli stessi. E tale risultato processuale è da essi perseguito non all'interno del processo, avvalendosi dei diritti garantiti alle parti dalla legge processuale, ma invocando pressioni dell'opinione pubblica sull'esercizio della giurisdizione".
Analoghe motivazioni, poi, erano state addotte dal provvedimento del dicembre 2025, con cui la Corte d'appello dell'Aquila, rigettando la richiesta dei genitori di far tornare i bambini a casa (nel frattempo collocati in comunità) aveva disposto una consulenza tecnica volta a valutare il profilo psicologico e le capacità genitoriali dei genitori, verificandone l'idoneità all'esercizio della responsabilità genitoriale e l'eventuale recuperabilità, nonché a svolgere un'indagine psicodiagnostica sui minori per accertarne le condizioni di vita, lo sviluppo cognitivo e psico-affettivo e le principali figure di riferimento.
Tra gli elementi valutati dai giudici minorili era rientrato il "rifiuto dell'impiego del sondino naso-gastrico (verosimilmente poiché fatto di silicone o poliuretano) nel trattamento dell'intossicazione da funghi dei figli in occasione del ricovero in ospedale".
Questo, per i giudici "denota l'assoluta indisponibilità dei genitori a derogare anche solo temporaneamente e in via emergenziale ai principi ispiratori delle proprie scelte esistenziali; come del resto necessario insistere perché la madre abbattesse la sua contrarietà necessarie a trattare la seria bronchite con broncospasmo da cui era affetta da uno dei gemelli".
Tale circostanza era stata considerata dal Tribunale come uno degli elementi rilevanti nella valutazione complessiva della capacità dei genitori di garantire ai minori un adeguato livello di tutela sanitaria.
Ancora, altro elemento emerso è "la lesione dei diritto all'istruzione dei figli […] emersa a seguito delle verifiche compiute dopo l'inserimento dei minori in casafamiglia".
Ed è proprio sulla base di questo complessivo quadro fattuale che si inserisce la decisione adottata nel marzo 2026. Nella casa-famiglia la convivenza con la madre diventa incompatibile con il percorso educativo dei minori. Inizialmente il tribunale e servizi sociali le avevano infatti consentito di restare con i figli per facilitarne l'adattamento, che nelle prime settimane era apparso positivo.
Ma col nuovo procedimento, i giudici stabiliscono l'allontanamento della madre e il trasferimento dei bambini in un'altra comunità. Come sottolineato il nodo centrale della vicenda non riguarda la legittimità di uno stile di vita alternativo in quanto tale, ma le conseguenze che tale scelta può produrre sullo sviluppo dei minori.
II collegio imputa ai genitori una lesione del diritto all'istruzione dei figli, l'ostilità della madre la cui presenza, è stata definita "ostativa agli interventi i programmati e pregiudizievole per l'equilibro emotivo dei bambini", il peggioramento del comportamento dei minori.
Conclusioni:
La vicenda della cosiddetta "famiglia nel bosco" rappresenta un caso particolarmente significativo per comprendere le tensioni e le difficoltà che attraversano oggi il diritto minorile che richiede un punto di equilibro tra autonomia educativa della famiglia e tutela dei diritti fondamentali dei minori.
L'analisi dei provvedimenti adottati dal Tribunale per i minorenni di L'Aquila tra il novembre 2025 e il marzo 2026 mostra come l'intervento dell'autorità giudiziaria non sia stato determinato da una mera scelta di uno stile di vita alternativo, ma piuttosto da una valutazione complessiva di una serie di elementi ritenuti potenzialmente pregiudizievoli per lo sviluppo dei minori.
Le condizioni abitative della famiglia, l'assenza di adeguate verifiche sanitarie, le difficoltà di collaborazione con i servizi sociali, il rifiuto di alcune procedure mediche e il rischio di isolamento relazionale dei minori: costituiscono tutti gli elementi principali sui quali il Tribunale ha fondato il proprio intervento.
Particolarmente rilevante, poi, nella motivazione dei provvedimenti esaminati, è il richiamo al diritto dei minori alla vita di relazione, che il Tribunale riconduce all'art. 2 della Costituzione e che viene considerato una componente essenziale dello sviluppo psicologico e sociale del bambino.
Il giudice minorile sottolinea infatti come la mancanza di confronto con il gruppo dei pari possa determinare conseguenze significative sul piano cognitivo, emotivo e relazionale dei bambini, richiamando a questo proposito le principali teorie della psicologia dello sviluppo.
La vicenda in esame mette in risalto il delicato equilibrio che il diritto minorile è chiamato a garantire tra il rispetto dell'autonomia educativa della famiglia – tutelata dagli artt. 29 e 30 della Costituzione e dalla disciplina della responsabilità genitoriale – e il dovere dello Stato di intervenire quando emergano situazioni potenzialmente pregiudizievoli per i minori.
In questo contesto si inserisce anche il più ampio dibattito normativo relativo agli strumenti di intervento nei procedimenti minorili. Particolare attenzione ha suscitato, negli ultimi anni, il disegno di legge presentato da Michela Vittoria Brambilla, volto a rafforzare le garanzie procedurali nei procedimenti che riguardano l'allontanamento dei minori dal nucleo familiare e a introdurre maggiori controlli sull'operato dei servizi sociali.
La proposta legislativa, infatti, si colloca nel solco di un dibattito più ampio volto a ridefinire il rapporto tra intervento pubblico e autonomia familiare, tentando di garantire un maggiore equilibrio tra la tutela dei minori e le garanzie riconosciute ai genitori.
Ancora, in questo contesto si inseriscono anche i più recenti interventi legislativi in materia di tutela dei minori, tra cui il cosiddetto Decreto Caivano, che ha rafforzato gli strumenti di prevenzione del disagio minorile e richiamato la responsabilità educativa dei genitori. Pur riguardando contesti diversi, tali interventi confermano la crescente attenzione dell'ordinamento verso tutte quelle situazioni in cui il percorso educativo e relazionale dei minori possa risultare compromesso.
Proprio casi come quello della "famiglia nel bosco" mostrano tuttavia quanto sia complesso individuare il punto di equilibrio tra queste esigenze. Il giudice minorile è infatti chiamato a intervenire in contesti nei quali il confine tra libertà educativa e possibile pregiudizio per il minore risulta particolarmente difficile da individuare.
In definitiva, la vicenda esaminata conferma come il principio del superiore interesse del minore continui a rappresentare la stella polare dell'intero sistema di tutela dell'infanzia, orientando l'intervento dell'autorità giudiziaria ogniqualvolta le scelte genitoriali risultino inadeguate a garantire lo sviluppo armonico della personalità del bambino.
Ancora una volta, questa vicenda mostra come il diritto sia anzitutto uno strumento di garanzia e di convivenza, chiamato a bilanciare libertà individuali e tutela dei soggetti più vulnerabili. Proprio in casi come questo, tuttavia, il diritto finisce anche per rivelare i propri limiti, quando è chiamato a misurarsi con situazioni umane complesse nelle quali autonomia familiare e protezione, inevitabilmente, si intrecciano.
