Il Fine Vita e i limiti alla potestà legislativa delle regioni: la Corte Costituzionale sulla legittimità della legge della Regione Toscana
C.Cost., 29 dicembre n. 204 del 2025
Massima: "Non è illegittima l'intera Legge Toscana sul fine vita, ma varie sue disposizioni violano competenze statali"
A cura di Dott.ssa Virginia Ricotta
Con la Sentenza 204 del 2025, la Corte Costituzionale è tornata ad occuparsi del tema del Fine Vita, affrontando la questione del riparto di competenze tra Stato e Regioni e i limiti alla potestà legislativa concorrente regionale in materia di accesso alla morte volontaria medicalmente assistita.
La vicenda, in breve:
A marzo 2025 la Regione Toscana ha approvato la Legge 14 marzo 2025, n. 16 sulle "Modalità organizzative per l'attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024", diventando la prima regione italiana a dotarsi di una legge in materia di accesso al suicidio medicalmente assistito.
Il testo normativo si basa sulla proposta di legge di iniziativa popolare "Liberi Subito" elaborata e promossa dall'Associazione Luca Coscioni. Si pone il fine di regolamentare, in attuazione dei principi fissati dalle sentenze cost. 242/2019 e 135/2024 e in assenza di una disciplina nazionale, l'organizzazione, le procedure e i tempi per accedere alla procedura di suicidio medicalmente assistito.
Il Consiglio dei Ministri ha però impugnato l'intera legge regionale, nonché i singoli artt. 1-6 e 7 co.2, sollevando questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'articolo 117, co. 2, lett. l) e m) e co. 3, Cost. Nello specifico, è stata contestata:
- la violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile e penale» (art. 117, co.2, lett.l) e di «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» (art. 117, co.2, lett.m);
- la violazione della competenza legislativa concorrente in materia di «tutela della salute» (art. 117, co.3).
La decisione della Corte:
A fine novembre 2025, la Corte Costituzionale, respingendo il ricorso del governo, ha affermato la generale legittimità della legge toscana, ma dichiarato incostituzionali alcune sue disposizioni perché lesive della sfera di competenza legislativa statale.
Sulle censure mosse all'intera legge regionale:
Per la Corte, la legge nei limiti in cui interviene sui profili organizzativi e procedurali al fine di «disciplinare in modo uniforme l'assistenza da parte del servizio sanitario regionale alle persone che – trovandosi nelle condizioni stabilite da questa Corte nella sentenza n. 242 del 2019, così come ulteriormente precisate nella sentenza n. 135 del 2024 – chiedano di essere aiutate a morire» si può ritenere legittima e afferente alla sfera di competenza legislativa regionale concorrente in materia di tutela della salute.
La normativa regionale è inoltre da ritenersi legittima nella misura in cui non modifica i requisiti sostanziali fissati dalla sent. n. 242/2019 e non crea situazioni di disparità riconoscendo nuovi diritti.
In uno degli incisi più importanti della pronuncia, la Consulta evidenzia che la mancanza di una legge nazionale che disciplini l'accesso al suicidio medicalmente assistito non può precludere alla Regione l'esercizio della sua potestà legislativa concorrente, qualora i principi fondamentali siano già rinvenibili nella legislazione statale, interpretata alla luce delle sentenze costituzionali.
Sulle censure mosse alle singole disposizioni:
Tuttavia, la Corte ha ritenuto incostituzionali alcune disposizioni della legge per aver «illegittimamente invaso sfere di competenza riservate alla legislazione statale».
È possibile provare a ricostruire le censure dei Giudici sintetizzandole nei seguenti punti:
Violano l'articolo 117, co. 2, lett. l) Cost:
- L'articolo 2, nella parte in cui fissa i requisiti per l'accesso al suicidio assistito estrapolandoli direttamente dalle sentenze 242/2019 e 135/2024 sta «cristallizza[ndo] nelle proprie disposizione dei principi ordinamenti affermati [dalla] Corte in un determinato momento storico» e agendo illegittimamente «in via suppletiva della legislazione statale». Difatti, le statuizioni della Corte non sostituiscono mai il legislatore nazionale che resta l'unico legittimato a poter operare un bilanciamento tra i diritti per disciplinare la materia.
- L'articolo 4 co.1, nella parte in cui fa riferimento alla possibilità che l'istanza per l'accertamento dei requisiti possa essere presentata da «un delegato» si pone in contrasto con le disposizioni della l. 219 del 2017 (sul consenso informato e D.A.T.) ritenute valide anche per la procedura di suicidio medicalmente assistito.
Violano l'art. 117, co. 2, lett. l) e co. 3, Cost.:
Gli articoli 5 e 6, nelle parti in cui prevedono dei termini per la verifica dei requisiti di accesso (art.5) e per la definizione delle modalità di attuazione del suicidio medicalmente assistito (art.6).
La Corte, sebbene colga l'occasione per rimarcare la necessità che la presa in carico della richiesta del paziente sia tempestiva, stabilisce che la definizione dei termini presupponendo un necessario bilanciamento tra i diversi interessi può essere operata esclusivamente dal legislatore statale al fine di garantire «uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale».
Le disposizioni sono illegittime anche perché i termini introdotti dalla legge toscana risultano «troppo stringenti» e quindi in contrasto con i principi fondamentali della l. 219/2017 in quanto limitano la possibilità di «svolgere tutti quegli approfondimenti clinici e diagnostici che la Commissione, multidisciplinare e coinvolgente diverse competenze (tra cui quelle psichiatriche, palliative, psicologiche, medico legali, eccetera), ritenga appropriati» anche nell'ottica della valorizzazione del rapporto di cura medico-paziente.
Violano l'art. 117, co. 3, Cost.:
- Il co. 1 dell'art. 7, nella parte in cui stabilisce «l'obbligatorio coinvolgimento» delle A.S.L. nell'esecuzione della procedura va a disciplinare un aspetto che rientra però nella sfera di competenza legislativa statale.
- Il co. 3 dell'art. 7, nella parte in cui parla in modo inesatto di "erogazione" del trattamento. Nel nostro ordinamento, la procedura di suicidio medicalmente assistito prevedere un'autosomministrazione del farmaco da parte del paziente: il termine "erogazione" risulta pertanto incoerente.
Viola l'art. 117, co. 2, lett. m) Cost.:
- II co. 2 dell'art. 7 è incostituzionale nella parte in cui utilizzando il concetto di "livello essenziale di assistenza" invade la competenza legislativa statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni.
Sono state, invece, dichiarate non fondate le censure mosse dal governo rispetto alla disposizione istitutiva della Commissione multidisciplinare permanente (art. 3) e al ruolo del Comitato per l'Etica Clinica.
In conclusione, possiamo affermare che questa pronuncia, e il lavoro di ritaglio e costruzione che la Corte ha operato per giungere alla decisione, rappresentano una nuova occasione per richiamare l'attenzione del legislatore sulla necessità di approvare una legge nazionale che disciplini, in tutti i suoi aspetti e in modo organico, la complessa e delicata materia del fine vita.
