La costituzione del fondo patrimoniale ex art. 167 c.c.

19.09.2022

Il fondo patrimoniale, come recita l'art.167 c.c., consiste nella imposizione convenzionale, da parte di uno dei coniugi, di entrambi o di un terzo, di un vincolo in forza del quale determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri, o titoli di credito sono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia.

Il legislatore ha voluto individuare un limite di disponibilità di determinati beni, vincolati, appunto, a soddisfare soltanto specifiche necessità familiari.

Questi beni restano del loro legittimo proprietario, non muta l'amministrazione degli stessi, non cambia nulla se non il fatto che il bene viene considerato non aggredibile dai creditori.

La costituzione può avvenire con atto pubblico o mediante testamento.

Diversamente da quanto accade nell'ambito della comunione legale, la gestione dei beni del fondo patrimoniale non può avvenire in maniera arbitraria da parte dei coniugi poiché, anche nel caso in cui manchino i figli minori, deve sempre essere rispettata la destinazione funzionale dei beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

Il fondo patrimoniale, per questo motivo, è qualificato come patrimonio separato o destinato ad uno scopo.

Di conseguenza, qualora si costituisse ipoteca su un bene del fondo per scopi estranei ai bisogni della famiglia o si alienasse un bene del fondo in assenza del presupposto dell'utilità o necessità evidente della famiglia, ne seguirebbe o l'esclusione dall'amministrazione o l'obbligo di reintegrazione del patrimonio.

Si evince, dunque, che il rispetto di tali limiti consente di rafforzare il concetto del fondo come un patrimonio separato, con vincolo di destinazione e limitazione dei poteri dispositivi dei costituenti in modo da soddisfare i bisogni della famiglia e garantirne la sua stabilità economica.

Questa distinta massa patrimoniale viene sottratta all'azione esecutiva dei creditori generali e potrà essere aggredita esclusivamente dai «creditori particolari», cioè da quei creditori le cui ragioni di credito sono strettamente collegate allo scopo medesimo e all'utilizzazione dei beni costituenti il patrimonio dedicato.

L' art. 170 c.c., disciplinando l'esecuzione forzata sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale, individua tre diverse categorie di debiti:

- i debiti contratti per i bisogni della famiglia;

- i debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia e sconosciuti come tali dal creditore;

- i debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia e conosciuti come tali dal creditore;

e afferma che l'esecuzione forzata è consentita soltanto nei confronti dei primi e dei secondi.

A questo punto, per verificare su quali posizioni il creditore possa soddisfare le sue pretese, è necessario chiarire la nozione di "bisogni della famiglia".

Essi rappresentano tutte le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo, nonché al potenziamento della capacità lavorativa della famiglia.

Sono da intendersi compresi quei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, anche considerando le proprie possibilità economiche.

Vi rientrano, altresì, i debiti per oneri condominiali e per spese processuali sopportate dal condominio per riscuotere gli oneri condominiali relativi ad un immobile facente parte del fondo patrimoniale.

Al contrario sono escluse dal novero dei "bisogni familiari" quelle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

A queste, la Cassazione, con la pronuncia n. 8201 del 27 aprile 2020, ha aggiunto le esigenze familiari indirette statuendo che se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell'attività professionale da cui quest'ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell'art. 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale.

In definitiva i beni compresi nel fondo patrimoniale possono essere aggrediti solo dai creditori della famiglia, può aversi esecuzione forzata solo per i debiti contratti per le esigenze connesse ai bisogni familiari e in tal modo conosciute dal creditore; in caso contrario, vige l'inesecutabilità del fondo.

Avv. Daniela Evoluzionista