Formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: nuovo accordo stato – regioni

18.06.2025

A cura di Avv. Francesca Saveria Sofia

Il 17 aprile 2025 è stato sancito l'Accordo fra Governo, Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del d.lgs. n. 81/2008 in materia di formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

L'obiettivo principiale è di garantire la definizione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, nonché delle modalità per la verifica finale dell'apprendimento per i partecipanti a tutti i percorsi formativi e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Viene, inoltre, stabilita la necessità di individuare le modalità per la verifica dell'efficacia della formazione durante l'attività lavorativa, il monitoraggio dell'applicazione degli accordi formativi e il controllo sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte degli enti erogatori della formazione, sia da parte dei destinatari.

Il nuovo Accordo individua i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, incluso seminari e convegni, distinguendo tra:

- soggetti "istituzionali" (ad esempio, Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Ministero della difesa; Ministero della salute; Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; INAIL; INL…)

- soggetti "accreditati", in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma, con esperienza di almeno tre anni di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, opportunamente documentata;

- ed altri soggetti formatori, tra i quali, i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione; le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Con riferimento all'organizzazione di ciascun corso, l'Accordo stabilisce che il soggetto formatore è tenuto a predisporre un progetto formativo.

Il numero massimo di partecipanti per ciascun corso è stabilito in 30 unità, con esclusione dei corsi erogati in modalità e-learning, per i quali tale limite non è previsto. L'Accordo, inoltre, prevede la tenuta obbligatoria di un registro delle presenze, che può essere compilato in formato cartaceo oppure elettronico.

L'ammissione alla verifica finale dell'apprendimento è consentita solo a coloro che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore complessive previste dal corso, sia esso di formazione, abilitazione o aggiornamento.

Al termine del percorso formativo, il soggetto incaricato dovrà redigere il verbale della verifica finale e provvedere al rilascio dell'attestato di formazione.

I percorsi formativi, i relativi contenuti e la durata devono essere considerati come requisiti minimi. Pertanto, sia gli argomenti trattati sia la durata dei corsi possono essere ampliati e integrati, allo scopo di conseguire gli obiettivi previsti dai piani formativi, elaborati sulla base dell'analisi dei fabbisogni formativi e dei contesti organizzativi.

Inoltre, per consentire alle aziende di svolgere la formazione verso i propri dipendenti, il nuovo Accordo riconosce ai datori di lavoro la possibilità di organizzazione direttamente i corsi di formazione nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga rispettato quanto previsto dal presente Accordo. In tal caso, il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore cui spettano gli adempimenti del presente accordo.

I datori di lavoro possono avvalersi di soggetti formatori per procedere all'effettuazione della formazione dei propri lavoratori, dirigenti e preposti. Tuttavia, anche il datore di lavoro, che possiede i requisiti per svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 81/2008), può assumere il ruolo di docente, ma solo nei confronti del proprio personale.

Nel nuovo Accordo sono, inoltre, specificati gli obiettivi cui i corsi di formazione per i lavoratori devono essere finalizzati ovvero:

- far conoscere i diritti, i doveri e le sanzioni per i vari soggetti aziendali;

- far conoscere i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione;

- illustrare l'organizzazione della prevenzione aziendale e le funzioni degli organi di vigilanza, di controllo e assistenza;

- far conoscere i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro.

Per quanto riguarda la formazione specifica, quest'ultima deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, mirare ai rischi specifici dell'attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull'individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo.

La formazione deve avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. (4 ore per i settori della classe di rischio basso; 8 ore per i settori della classe di rischio medio; 12 ore per i settori della classe di rischio alto).

Il nuovo Accordo prevede, inoltre, la formazione obbligatoria anche per i datori di lavoro, i quali dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.

«Il corso di formazione – si legge nel testo dell'Accordo - ha l'obiettivo di fornire ai discenti competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro nell'ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori, anche alla luce della continua evoluzione del mondo del lavoro».

Il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici, deve, pertanto, anche verificarne l'efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro.

La valutazione dell'efficacia della formazione ha l'obiettivo di verificare e misurare i cambiamenti concreti prodotti nei partecipanti, in termini di interiorizzazione dei concetti e acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento del proprio ruolo.

Tali cambiamenti si riflettono direttamente sull'efficacia e sull'efficienza del funzionamento organizzativo del sistema di prevenzione aziendale.

Questo tipo di valutazione risulta, altresì, necessaria per ottenere informazioni utili a supportare i processi decisionali aziendali e assume una funzione migliorativa, centrata sui processi e sui loro legami con i risultati.

In base a quanto previsto nell'Accordo, la verifica dovrà essere svolta a posteriori, ad una certa distanza di tempo dal termine del corso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa e dovrà constatare l'applicazione al lavoro di conoscenze, abilità e competenze acquisite dai discenti mediante l'intervento formativo; comportamenti e pratiche abituali inerenti all'organizzazione, quali la corretta applicazione di procedure, schede lavorative e protocolli.

Dunque, alla luce dei brevi cenni esposti, risulta evidente come l'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 rappresenti un passaggio fondamentale per il rafforzamento del sistema di prevenzione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per la prima volta, infatti, si attua un riordino organico e sistematico delle normative pregresse, con l'intento di superare la frammentarietà degli accordi settoriali e costruire un sistema unitario, coerente, integrato e orientato a una prevenzione reale e sostanziale.